Liquidazione e distribuzione dell'attivo

Capo VI della Legge Fallimentareper come modificato dalla riforma del 2006, si occupa sia dell'esercizio provvisorio dell'impresa che della liquidazione dell'attivo.

A norma dell'art. 104-ter, aggiunto dal d. lgs. n. 5/2006, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, che è legittimato a proporre modifiche.

Il programma di liquidazione è uno strumento con cui il legislatore mira a soddisfare il più possibile i creditori.

Definito "atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo", il programma deve specificare, secondo l'espresso disposto del primo comma dell'art. 104-ter L.F.:

"a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis;

b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare e il loro possibile esito;

d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti".

Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo, potendo anche presentare un supplemento al piano di liquidazione.

Prima dell'approvazione del programma, inoltre, il curatore, sentito il comitato dei creditori e previa autorizzazione del giudice delegato, può procedere alla liquidazione di beni, laddove dal ritardo possa derivare pregiudizio all'interesse dei creditori, ovvero, rinunciare ad acquisire all'attivo o a liquidare uno o più beni, se tali attività appaiono manifestamente non convenienti.

Una volta predisposto il programma esso deve essere trasmesso dal curatore ai creditori o al presidente del comitato che dovrà convocare l'organo, che potrà:

- approvare il piano motivando la decisione;

- o approvarlo con proposta di modifica. In questo caso il piano si intende approvato se il curatore provvede alla modifica richiesta dal comitato.

Una volta approvato in via definitiva, il programma è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti ad esso conformi. A questo punto spetta al curatore procedere alle vendite e agli altri atti di liquidazione, con l'obbligo di informare giudice e comitato dei creditori degli esiti.

Gli artt. 105 e ss. L.F. si occupano, quindi, di dettare le regole da seguire a seconda del tipo di vendita da effettuare (ad esempio, dell'intera azienda o di suoi rami, oppure di beni e rapporti in blocco, ecc.), secondo le modalità stabilite dal successivo art. 107, il cui comma 1 è stato modificato dal d.l 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, che ha previsto la possibilità, per le vendite e gli atti di liquidazione di versare il prezzo in forma rateale, oltre ad una serie di rinvii agli articoli 569, 574 e 587 c.p.c. Inoltre, per assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il decreto prevede che il curatore sia tenuto ad effettuare la pubblicità prevista dall'articolo 490 c.p.c almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.

L'art. 108 consente al Giudice di sospendere, su istanza di determinati soggetti, le operazioni di vendita se ricorrono gravi e giustificati motivi e di impedire che la vendita si perfezioni se il prezzo offerto è inferiore rispetto a quello ritenuto giusto, per le condizioni di mercato.

L'art. 109 L.F affida al giudice delegato il compito di provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, mentre il tribunale con decreto stabilisce la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale, somma da prelevare sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

Distribuzione dell'attivo

Per quanto riguarda il procedimento di ripartizione, in base all'art. 110 L.F., il curatore mantiene l'obbligo di presentare, secondo le scadenze prefissate, un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle medesime, accantonate quelle occorrenti per la procedura.

Il giudice, dopo aver sentito il comitato dei creditori, ordina il deposito in cancelleria del progetto medesimo e provvede affinché ne abbiano conoscenza tutti i creditori, compresi quelli (come previsto dalla riforma operata dal d.l 3/05/2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30/06/ 2016 n. 119) per i quali è in corso uno dei giudizi previsti dall'art 98 L.F (opposizione allo stato passivo, impugnazione e revocazione di crediti ammessi).

Qualora quest'ultimi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, non abbiano proposto reclamo contro il riparto, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono stati tempestivamente proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con riserva delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone anche sulla destinazione delle somme accantonate.

In virtù della modifica operata dal d.l 3/05/2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30/06/ 2016 n. 119: “non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma.�

Infine, l'art. 111 L.F., nella nuova versione post-riforma, si occupa di indicare l'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, chiarendo che queste saranno erogate:

- in primis, per il pagamento dei crediti prededucibili (ovvero, quelli qualificati da una specifica disposizione di legge o sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali);

- successivamente, per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge,

- infine, per il pagamento dei creditori chirografari (non assistiti da una delle cause legittime di prelazione), in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori ammessi con prelazione, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti.

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