La domanda di ammisione al concordato preventivo
Ai sensi dell'art. 161 l.fall., per accedere alla procedura in commento, è necessario avanzare specifica domanda, attraverso un ricorso sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. All'istanza devono essere allegati, da parte del debitore, una serie di documenti, tra i quali rivestono particolare importanza: una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori (contenente, a sua volta, l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione), l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, nonché un'idonea documentazione dalla quale si possa dedurre il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Dopo aver verificato la completezza e la regolarità della documentazione, il tribunale emette un decreto con cui dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Nel caso in cui siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente, ma solo previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Con tale provvedimento, il tribunale provvede a delegare un giudice alla procedura di concordato e ad ordinare la convocazione dei creditori. Con il medesimo atto, inoltre, viene nominato il commissario giudiziale (il quale, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, riveste le funzioni di pubblico ufficiale, in modo assimilabile, sotto vari profili, al curatore fallimentare) e si stabilisce il termine entro il quale il ricorrente deve depositare, nella cancelleria del tribunale, la somma che si presume necessaria per l'intera procedura (cfr. art. 163 l.fall.).
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