Effetti del fallimento in relazione agli atti pregiudizievoli per i creditori
Per quanto riguarda gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori, la legge fallimentare riserva una disciplina dell'azione c.d. "revocatoria fallimentare" più o meno rigorosa a seconda della tipologia di atti compiuti dal fallito.
Gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità , a patto che la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante, sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (art. 64 L.F.).
In merito ai pagamenti, l'art. 65 L.F. prevede, invece, che sono "privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente", se sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Dopo aver chiarito, ai sensi dell'art. 66 L.F., che l'azione revocatoria fallimentare può essere domandata, per gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, dinanzi al tribunale fallimentare, sia nei confronti del contraente immediato che dei suoi aventi causa, ove proponibile, la legge regola i vari casi di atti a titolo oneroso agli artt. 67 e ss. L.F., i quali si intendono revocati, salvo che l'altra parte non conoscesse lo stato di insolvenza del debitore, fatta eccezione per quelli rientranti nell'elencazione di cui al novellato terzo comma della stessa disposizione di legge.
Tra gli atti soggetti alla revocazione sono compresi anche quelli compiuti tra coniugi, nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, e quelli a titolo gratuito effettuati più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, salvo che il coniuge non provi di ignorare lo stato d'insolvenza dell'altro (art. 69 L.F.).
Interessante la qualificazione del fondo patrimoniale ai fini della revocatoria fornita dalla Cassazione Civile, Sez. 1 con sentenza 9128/2016:“l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia (articolo 143 c.c.) non determina alcun obbligo di costituire il fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori (Cass. 18 marzo 1994, n. 2604; Cass. 2 dicembre 1996, n. 10725; Cass. 20 giugno 2000, n. 8379; Cass. 8 settembre 2004, n. 18065; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2327). La costituzione del fondo patrimoniale è perciò di regola suscettibile di revocatoria, in quanto ricompresa tra gli atti a titolo gratuito previsti dall'articolo 64 della legge fallimentare (…).�
L'art. 69-bis prevede, infine, che le azioni revocatorie vadano promosse, a pena di decadenza, entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e in ogni caso decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. Se poi alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.
Il D.Lgs. 16/11/2015, n. 180 ha infine disposto che: "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia� .
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