Effetti della liquidazione giudiziale in relazione agli atti pregiudizievoli per i creditori
Per quanto riguarda gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli per i creditori, disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII - D.Lgs. 14/2019), il sistema prevede una disciplina dell'azione revocatoria più o meno rigorosa a seconda della tipologia di atti compiuti dal debitore. Questa disciplina rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare i creditori e recuperare i beni sottratti al patrimonio del debitore.
Azione Revocatoria nella Liquidazione Giudiziale
L'azione revocatoria è uno strumento processuale che consente al curatore di impugnare gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di recuperare i beni e i diritti sottratti alla massa fallibile. Secondo il CCII, questa azione può essere esercitata dal curatore dinanzi al tribunale, sia nei confronti del contraente immediato che dei suoi aventi causa, ove proponibile.
Atti a Titolo Gratuito
Gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, a patto che la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante, sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore nei due anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Rientrano in questa categoria:
Donazioni: trasferimenti di beni senza corrispettivo.
Liberalità: atti di generosità verso terzi.
Rinunce: a diritti o eredità.
La revocabilità è presunta e il debitore può provare che l'atto non era pregiudizievole per i creditori, oppure che rientra nelle eccezioni previste dalla legge.
Pagamenti di Crediti
Ai sensi del CCII, sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore nei tredici mesi anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Sono soggetti a revoca:
Pagamenti anticipati: di crediti non ancora scaduti.
Pagamenti fraudolenti: effettuati con dolo o con intenzione di danneggiare i creditori.
Pagamenti sospetti: effettuati in maniera anomala o con modalità irregolari.
Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto strumenti di monitoraggio automatico dei pagamenti sospetti, attraverso sistemi di intelligenza artificiale, migliorando l'efficacia delle impugnazioni e la tutela degli interessi dei creditori.
Atti a Titolo Oneroso e Loro Impugnazione
Il CCII si occupa anche di atti a titolo oneroso posti in essere dal debitore, che possono risultare pregiudizievoli per i creditori se compiuti in un periodo di circa due anni prima dell'apertura della liquidazione giudiziale. In particolare:
Atti di disposizione patrimoniale: possono essere impugnati se effettuati con dolo, frode o grave negligenza, e se determinano un impoverimento della massa attiva.
Presunzione di pregiudizio: si presume che atti compiuti entro due anni dall'apertura della liquidazione giudiziale siano pregiudizievoli, salvo prova contraria del debitore.
La normativa sulla digitalizzazione ha reso più facile la raccolta di prove e la pubblicità degli atti, anche tramite sistemi telematici, rafforzando la capacità di individuare e impugnare atti pregiudizievoli.
Atti tra Coniugi e Fondo Patrimoniale
Il CCII disciplina la disciplina degli atti tra coniugi e la costituzione di fondi patrimoniali, che possono essere oggetto di impugnazione se posti in essere in modo da arrecare danno ai creditori del debitore.
In particolare:
Atti tra coniugi: possono essere impugnati se sono stati finalizzati a sottrarre beni alla massa fallibile, con particolare attenzione alle liberalità o donazioni fatte in favore del coniuge o di terzi.
Fondo patrimoniale: può essere oggetto di impugnazione qualora si dimostri che la sua costituzione o i beni conferiti siano stati utilizzati in modo da arrecare danno ai creditori. La revocabilità può essere invocata entro cinque anni dall'atto, con la possibilità di semplificare le verifiche grazie alle nuove piattaforme digitali.
La giurisprudenza ha chiarito che il fondo patrimoniale, pur avendo finalità di protezione della famiglia, non è immune da impugnazione revocatoria qualora la sua costituzione sia avvenuta in frode dei creditori o al fine di sottrarre beni alla garanzia generale.
Termini di Decadenza e Prescrizione
Il CCII indica i termini di decadenza per l'esercizio delle azioni di impugnazione, che generalmente sono di cinque anni dall'atto o dalla scoperta del danno, con possibilità di proroghe e sospensioni in presenza di particolari circostanze.
In particolare:
Termine ordinario: tre anni dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Termine massimo: cinque anni dal compimento dell'atto.
Decorrenza: se alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di liquidazione giudiziale, i termini decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.
Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto meccanismi di digitalizzazione dei termini di decadenza, con notifiche telematiche e sistemi di monitoraggio automatizzato, per garantire il rispetto delle scadenze e la certezza del diritto.
Interventi della Banca d'Italia e dei Commissari Speciali
Il D.Lgs. 180/2015 ha previsto specifiche funzioni di commissione speciale e di interventi della Banca d'Italia in presenza di situazioni di crisi bancaria o di enti vigilati. Tali figure hanno il compito di vigilare sugli atti pregiudizievoli e di intervenire preventivamente o repressivamente.
In particolare, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia.
Il D.Lgs. 136/2024 ha rafforzato il ruolo di tali soggetti, con strumenti di controllo telematico e di comunicazione immediata, garantendo una più efficace tutela della massa creditoria e la trasparenza degli atti.
Digitalizzazione e Trasparenza
Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto importanti innovazioni volte a digitalizzare e trasparire le procedure di impugnazione degli atti pregiudizievoli:
Monitoraggio automatico: sistemi di intelligenza artificiale per identificare pagamenti e atti sospetti.
Pubblicità telematica: divulgazione digitale degli atti impugnati e dei relativi procedimenti.
Notifiche digitali: comunicazione telematica dei termini di decadenza e delle scadenze.
Tracciabilità: registrazione digitale di tutti gli atti e le operazioni di revoca.
Conclusioni
L'adozione del CCII e le innovazioni normative del D.Lgs. 136/2024 hanno rafforzato gli strumenti di tutela dei creditori rispetto agli atti pregiudizievoli del debitore, promuovendo una più efficace lotta contro frodi, comportamenti dilatatori e condotte fraudolente. La maggiore trasparenza, digitalizzazione e monitoraggio automatico rappresentano gli strumenti chiave per garantire un'applicazione più efficiente e giusta delle azioni revocatorie e di tutela della massa attiva nella liquidazione giudiziale.
| « Effetti della liquidazione giudiziale nei confronti dei creditori | Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici preesistenti » |
