L'accertamento del passivo

All'accertamento del passivo, che rappresenta l'elemento distintivo della procedura fallimentare rispetto alle altre procedure concorsuali, il legislatore ha dedicato l'intero capo V, dall'art. 92 all'art. 103 della L.F.

L'intera fase è stata sensibilmente modificata dalla riforma del 2006 (e ulteriormente aggiornata dal d.lgs. n. 169/2007 e dalle ll. n. 221/2012 e n. 228/2012), sia in ordine alle comunicazioni e agli avvisi preliminari ai creditori e agli altri interessati, che alla domanda di ammissione, che, infine, alle impugnazioni.

La fase di accertamento ha la finalità di identificare i creditori che hanno un titolo anteriore alla procedura e che quindi possono partecipare alla procedura. Con l'ammissione al passivo il creditore acquisisce il diritto di partecipare al riparto dell'attivo, che si realizza con la liquidazione dei beni del debitore.

Avviso ai creditori

L'avviso ai creditori è un atto dovuto da parte del curatore. Secondo il disposto dell'art. 92 (novellato dal d.lgs. n. 5/2006 e, successivamente, dal d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012) infatti, il curatore, dopo aver esaminato le scritture contabili e tutte le altre fonti di informazione sull'impresa, è tenuto a comunicare "senza indugio" sia ai creditori del fallito che ai titolari di diritti reali o personali, su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso dello stesso, a mezzo posta elettronica certificata, lettera raccomandata o telefax:

- la possibilità di partecipare al concorso trasmettendo domanda di ammissione secondo le modalità indicate nel successivo art. 93 L.F.;

- la data fissata per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui presentare le domande;

- ogni informazione utile per agevolare la presentazione delle domande stesse;

- il suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Istanza di ammissione al passivo

L'art. 93, sostituito dalla riforma del 2006, dispone che "la domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili si propone con ricorso" da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Il ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, deve contenere, a pena di inammissibilità:

- l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;

- la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo (ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione);

- la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

- l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

- l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni sulla procedura, con l'onere di comunicare al curatore ogni eventuale variazione.

Al ricorso occorre allegare i documenti che dimostrano il diritto del creditore o del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene, mentre l'originale del titolo di credito va depositato presso la cancelleria del Tribunale.

Ai sensi dell'art. 94 L.F, la domanda di ammissione al passivo produce i medesimi effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, per cui interrompe la prescrizione fino alla cessazione o revoca del fallimento e impedisce le decadenze, come quella nei confronti del fideiussore in virtù dell'art. 1957 c.c.

Progetto di stato passivo ed esecutività

Ex art. 95 L.F., una volta esaminate le domande di ammissione al passivo, il curatore deve predisporre elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti sui beni di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno conclusioni motivate ed eccependo gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere ovvero l'inefficacia dei titoli stessi, anche la relativa azione è prescritta.

A questo punto il curatore deposita il progetto di stato passivo in cancelleria, corredato dalle relative domande, almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame, trasmettendolo, nello stesso termine, ai creditori e ai titolari degli altri diritti, per la disamina e la presentazione di eventuali osservazioni scritte o documenti integrativi fino a 5 giorni prima dell'udienza.

Udienza di verifica

All'udienza per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ogni domanda, tenendo conto delle conclusioni formulate, delle eccezioni del curatore e di quelle rilevabili d'ufficio o formulate dagli altri interessati o dal fallito (su sua richiesta), accogliendo, infine o respingendo, in tutto o in parte, con decreto succintamente motivato, le domande proposte.

Il d.l 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016 n. 119 ha disposto la modifica dell'art. 95, comma 3, che risulta oggi così formulato: “In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.�

Concluso l'esame delle istanze, il giudice delegato forma quindi lo stato passivo e ne dichiara l'esecutività con decreto depositato in cancelleria (art. 96 L.F.). Immediatamente dopo, secondo l'art. 97, il curatore deve darne comunicazione a tutti i ricorrenti, informandoli altresì del diritto di proporre opposizione, secondo le disposizioni di cui all'art. 98, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda.

Le impugnazioni

Per quanto concerne la fase delle impugnazioni, totalmente riscritta dal legislatore del 2006, l'art. 98 L.F. prevede che contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione, per contestare, rispettivamente:

- l'accoglimento parziale o il respingimento della domanda (da parte dei creditori o dei titolari di altri diritti sui beni del fallito);

- l'accoglimento della domanda di un creditore (da parte del curatore o degli altri creditori ed interessati);

- ovvero per chiedere, una volta decorsi i termini per l'opposizione o l'impugnazione, la revoca del provvedimento di accoglimento o di rigetto se determinato da falsità, dolo o errore.

In ogni caso, le contestazioni si propongono con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale, a seguito del quale il presidente fisserà, con decreto, l'udienza di comparizione.

Secondo il penultimo comma dell'art. 99, il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, contro il quale è proponibile ricorso per cassazione.

Novità del disegno di legge 2681/2017

Premesso che, ai sensi dell'art. 2 del disegno di legge, è prevista la sostituzione del termine “fallimento� con “liquidazione giudiziale�, il comma 8 dell'art. 7, dedicato a questa procedura sostitutiva, prevede la riforma del sistema di accertamento del passivo. Il Governo dovrà improntare questa fase a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione e adottare misure tese a:

“a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive;

b) introdurre preclusioni attenuate già nella fase monocratica;

c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessità;

d) assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;

e) attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;

g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell'attivo di cui al comma 9�