L'accertamento del passivo
A seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza il 15 luglio 2022, la disciplina dell'accertamento del passivo ha subito importanti modificazioni rispetto alla precedente legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267). Sebbene il nuovo Codice ricalchi in gran parte la struttura della normativa precedente, contiene innovazioni di rilevante importanza, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale.
È importante sottolineare che le procedure di liquidazione giudiziale aperte dopo il 15 luglio 2022 seguono la disciplina del CCII, mentre le procedure fallimentari ancora in corso continuano ad applicare la legge fallimentare. Pertanto, qualsiasi guida aggiornata deve distinguere chiaramente tra i due regimi.
Avviso ai creditori e agli altri interessati
L'avviso ai creditori è disciplinato dall'articolo 200 del CCII e rappresenta un atto dovuto da parte del curatore. Il curatore, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, è tenuto a comunicare senza indugio sia ai creditori della procedura che ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale.
Le modalità di comunicazione sono:
- Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risultante dai pubblici registri o indicato dal creditore;
- Lettera raccomandata al domicilio o alla residenza del destinatario.
L'avviso deve contenere:
- La possibilità di partecipare al concorso trasmettendo domanda di ammissione secondo le modalità indicate nell'articolo 201 CCII;
- La data, l'ora e il luogo dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
- Il termine entro cui presentare le domande (almeno 30 giorni prima dell'udienza);
- La precisazione che la domanda può essere presentata anche senza l'assistenza di un difensore;
- L'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
- L'avvertimento che i creditori possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse e dei relativi interessi ai sensi dell'articolo 232 CCII.
Domanda di ammissione al passivo
La domanda di ammissione al passivo è disciplinata dall'articolo 201 CCII e deve essere presentata mediante ricorso trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal curatore nell'avviso.
Termine di presentazione: la domanda deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
- l'indicazione della procedura e le generalità del creditore;
- il codice fiscale del ricorrente;
- la determinazione della somma che si intende insinuare o la descrizione del bene oggetto di restituzione o rivendica;
- la succinta esposizione dei fatti e dei motivi di diritto;
- l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
- l'indicazione dell'indirizzo PEC per le comunicazioni;
- le coordinate bancarie dell’istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità diversa dall’accredito in conto corrente bancario, secondo quanto previsto dal CCII.
Al ricorso devono essere allegati i documenti giustificativi del diritto fatto valere; l'originale del titolo di credito deve essere depositato in cancelleria.
Effetti della domanda: ai sensi dell'articolo 202 CCII, la domanda di ammissione al passivo produce gli stessi effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, interrompendo la prescrizione e impedendo le decadenze.
Novità: domande di partecipazione al riparto
Il CCII include nel procedimento di verifica anche le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni ipotecati a garanzia di debiti altrui, chiarendo la posizione dei titolari di ipoteca nel caso di debitore terzo datore.
Progetto di stato passivo
Ai sensi dell'articolo 203 CCII, il curatore predispone il progetto di stato passivo con elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti, formulando per ciascuno conclusioni motivate. Il progetto è depositato almeno 15 giorni prima dell’udienza ed è trasmesso ai creditori, che possono presentare osservazioni fino a 5 giorni prima.
Udienza di verifica
All'udienza, il giudice delegato decide su ogni domanda con decreto succintamente motivato, anche in assenza delle parti. L'udienza può svolgersi in modalità telematica.
Con decreto depositato in cancelleria, il giudice dichiara esecutivo lo stato passivo (art. 204 CCII), che viene comunicato dal curatore agli interessati.
Effetti delle decisioni
Il CCII distingue:
- per i crediti accertati, effetti limitati al concorso;
- per le domande di rivendica o restituzione, effetti anche oltre la procedura concorsuale, nei limiti stabiliti dalla legge.
Impugnazioni
Contro il decreto di esecutività sono ammesse opposizione, impugnazione e revocazione (artt. 206-207 CCII). Il collegio decide con decreto motivato, ricorribile per cassazione.
Domande tardive e ultratardive
Le domande tardive (art. 208 CCII) sono quelle presentate oltre il termine ordinario ma entro sei mesi dal decreto di esecutività, prorogabili fino a dodici mesi. Decorso tale termine, sono ammesse solo se il ritardo non è imputabile al creditore.
Sospensione feriale dei termini
Il procedimento di verifica del passivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969, salvo diverse interpretazioni giurisprudenziali.
Sintesi delle principali novità del CCII
Il CCII introduce:
1. nuova terminologia (“liquidazione giudiziale”);
2. nuova disciplina (artt. 200-208 CCII);
3. contenuto ampliato dell’avviso;
4. nuovi requisiti della domanda;
5. disciplina organica delle domande tardive;
6. stabilità delle decisioni su diritti reali;
7. applicazione della sospensione feriale;
8. domande di partecipazione al riparto.
La riforma mira a rendere l’accertamento del passivo più ordinato, trasparente e garantista, rafforzando la tutela dei creditori e dei terzi.
