Revocatoria fallimentare

L'azione revocatoria fallimentare (art. 67 R.D. n. 267/1942) è lo strumento finalizzato a ricostituire il patrimonio del fallito, privando di effetto gli atti compiuti dal fallito (prima della dichiarazione di fallimento) in violazione del principio della par condicio creditorum

Cos'è la revocatoria fallimentare

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L'azione revocatoria fallimentare, a cui è legittimato il curatore, viene avviata, dunque, per porre nel nulla gli atti compiuti dal debitore, in danno dei creditori, che possono consistere in atti a titolo gratuito, pagamenti, atti a titolo oneroso e garanzie. 

L'istituto, oggetto di diverse novelle legislative nel corso degli anni, si pone in primis l'obiettivo di tutelare il patrimonio del fallito nell'interesse dei creditori. 

Per evitare inoltre l'aggravamento della situazione di crisi dell'impresa, per via del ritiro del sostegno da parte dei creditori intimoriti dagli effetti di un'eventuale azione revocatoria, le novelle hanno in pratica dimezzato, per determinati atti, il c.d. “periodo sospettoâ€?, ossia il periodo di operatività dell'azione revocatoria, e introdotto una serie di esenzioni rispetto agli atti assoggettati alla stessaâ€?.  

Azione revocatoria fallimentare: art. 67 L.F.

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La  norma di riferimento relativamente all'azione revocatoria nella procedura fallimentare è l'art 67 della legge fallimentare, ossia il RD n. 267/1942.

Detta norma contiene in sostanza contiene l'elenco degli atti che possono essere revocati “salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore� i seguenti atti:

“1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui e' stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. 

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimentoâ€?.  

Legittimazione azione revocatoria

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Legittimato ad esercitare l'azione revocatoria è il curatore fallimentare. Costui deve proporla davanti al Tribunale che ha dichiarato il fallimento, entro tre anni dalla dichiarazione e comunque non oltre cinque anni dal compimento dell'atto, a pena di decadenza (art. 69-bis L.F.). 

Attraverso l'azione esercitata dal curatore, gli atti di disposizione, i pagamenti e le garanzie poste in essere dal fallito nell'anno o nei sei mesi antecedenti al fallimento, sono inefficaci, salvo che l'altra parte provi di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. 

Una volta che il terzo, per effetto della revocatoria, restituisca quanto ricevuto dal debitore, lo stesso viene ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito. 

Se poi la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o rapporti continuativi o reiterati, il terzo è tenuto a restituire “una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso, facendo salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.â€? 

Atti revocabili

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La legge fallimentare distingue gli atti posti in essere dal fallito. 

Essa prevede infatti regimi diversi a seconda che la revoca riguardi:

• gli atti a titolo gratuito (art. 64 L.F.),

• i pagamenti (art. 65 L.F.), 

• gli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie (art. 67 L.F.).

Atti a titolo gratuito

Negli atti gratuiti (rinunzie, remissioni, adempimenti di debiti altrui, ecc.), valutati avendo riguardo alla concreta causa del negozio, prescindendo dalla forma giuridica rivestita (Cass. n. 17200/2012), compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante), la revoca è ope legis. 

Crediti

Analogamente è disposto per i pagamenti di crediti scadenti nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. 

In entrambe le ipotesi di cui agli artt. 64 e 65 L.F. gli atti sono semplicemente privi di effetto e l'eventuale azione promossa dal creditore per farne dichiarare l'inefficacia ha natura dichiarativa e non è soggetta a prescrizione (Cass. n. 20067/2011). 

Atti a titolo oneroso

Per gli atti a titolo oneroso, invece, l'art. 67, 1° comma, L.F. distingue quattro categorie di atti compiuti dal fallito nell'anno o nei sei mesi anteriori al fallimento, per le quali può esercitarsi azione revocatoria. Il tutto, a meno che l'altra parte provi di non essere a conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore. 

Queste le categorie di atti a titolo oneroso:

  • atti in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
  • atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento (pagamenti anomali);
  • pegni, anticresi e ipoteche volontarie costituiti per debiti preesistenti non scaduti;
  • pegni, anticresi e ipoteche giudiziali o volontarie costituiti per debiti scaduti.

Il 2° comma dell'art. 67 L.F. indica, invece, come revocati, “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitoreâ€? i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. 

Revocatorie speciali

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Vanno, infine, ricordate le c.d. revocatorie “specialiâ€?, in materia di patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 67-bis L.F.), di pagamenti di cambiale scaduta (art. 68 L.F.), di atti fra coniugi (art. 69 L.F.), ecc. 

Presupposto soggettivo dell'azione revocatoria per gli atti elencati nell'art. 67 L.F. è la conoscenza dell'altra parte dello stato di insolvenza del debitore, che, secondo la giurisprudenza, può essere presunta sulla base di determinati “indici di insolvenzaâ€? (notizie sui giornali; protesti; ecc.), in presenza dei quali la conoscenza deve ritenersi dimostrata (Cass. n. 182/2013). 

Atti esclusi dalla revocatoria fallimentare

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Non tutti gli atti compiuti dal fallito possono essere colpiti dall'azione revocatoria. Il terzo comma dell'art. 67 L.F. contempla infatti sette categorie di atti sottratti alla revoca domandata dal curatore

• pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso;

• rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

• vendite e preliminari di vendita a giusto prezzo aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero quelli destinati a costituire la sede principale dell'impresa dell'acquirente;

• atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano, la cui fattibilità è attestata da un professionista non legato all'impresa, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria della stessa e ad assicurarne il riequilibrio finanziario;

• atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonché posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161;

• pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

• pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo. 

Alle suddette categorie si aggiungono le esenzioni previste dal 4° comma dell'art. 67 L.F. per l'istituto di emissione e per le operazioni di credito, su pegno e fondiario, salvo quanto previsto dalle leggi speciali. 

Azione revocatoria ordinaria

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Nella procedura fallimentare, secondo il disposto dell'art. 66 L.F., il curatore può anche esercitare l'azione revocatoria ordinaria chiedendo che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile (artt. 2901-2904 c.c.). 

I presupposti della revocatoria ordinaria art. 66 L.F. sono gli stessi dell'art. 2901 c.c.:

• il fatto deve aver aggravato il dissesto;

• la consapevolezza del debitore, che il suo atto è pregiudizievole e del terzo, di partecipare ad una “frode� in caso di atti a titolo oneroso.

L'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore secondo il combinato disposto dell'art 66 L.F. e art. 2901 c.c. si distingue da quella intrapresa dal creditore verso il debitore, perché tutela indistintamente gli interessi di tutti i creditori del fallito, anche successivi all'atto revocato e non solo quello del creditore che agisce in revocatoria.

L'azione è comunque sottoposta alla “vis attractiva� del tribunale fallimentare, “sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro (art. 66, 2° comma, L.F.).

Considerata tuttavia la maggiore onerosità probatoria di questa azione, dovendo essere dimostrati la ricorrenza dei presupposti e l'eventus damni (Cass. n. 26331/2008), la revocatoria ordinaria finisce per essere residuale rispetto a quella fallimentare, ovvero esperita in subordine a questa. 

Se però la revocatoria ordinaria è stata proposta da un creditore prima del fallimento, il curatore vi può subentrare (Cass. n. 8984/2011) e il creditore va estromesso, a pena di improcedibilità dell'azione (Cass. n. 29420/2008). 

Data aggiornamento: 29 maggio 2022