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Liquidazione coatta amministrativa (LCA)

Cos’è la liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale speciale, di natura amministrativa, prevista per determinate categorie di imprese ed enti la cui attività riveste un interesse pubblico particolare. A differenza della liquidazione giudiziale, non è il tribunale a disporne l’apertura, ma un’autorità amministrativa competente, secondo quanto stabilito dalle leggi di settore.

La sua funzione è gestire l’insolvenza o la grave irregolarità di soggetti vigilati, assicurando la tutela di interessi collettivi che vanno oltre il semplice rapporto tra debitore e creditori.

Quando si applica e a chi è riservata

La liquidazione coatta amministrativa non è una procedura generale. Si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge, in presenza di soggetti sottoposti a vigilanza pubblica. Rientrano tipicamente in questo ambito:

  • banche e intermediari finanziari;
  • imprese di assicurazione;
  • cooperative e consorzi, in determinati casi;
  • altri enti per i quali una disciplina speciale lo prevede.

Per le imprese ordinarie che non rientrano in queste categorie, la liquidazione coatta amministrativa non è utilizzabile.

L’apertura della procedura

La procedura si apre con un provvedimento dell’autorità amministrativa competente, che accerta la situazione di dissesto o le gravi irregolarità dell’ente. Questo atto sostituisce la sentenza giudiziale tipica delle altre procedure concorsuali.

L’autorità dispone contestualmente l’avvio della liquidazione e la nomina degli organi incaricati della gestione, dando così inizio alla fase liquidatoria.

Gli organi della liquidazione

La gestione della procedura è affidata a uno o più commissari liquidatori, nominati dall’autorità amministrativa. Il commissario esercita funzioni analoghe a quelle del curatore nelle procedure giudiziali: amministra il patrimonio, accerta i crediti, liquida i beni e procede alla distribuzione dell’attivo.

Accanto al commissario opera spesso un comitato di sorveglianza, con funzioni di controllo e indirizzo, a garanzia della regolarità della procedura.

Effetti sull’ente e sui creditori

Con l’apertura della liquidazione coatta amministrativa, l’ente perde la disponibilità del proprio patrimonio, che viene destinato alla soddisfazione dei creditori. Anche in questo caso, le azioni individuali dei creditori vengono sospese e le pretese devono essere fatte valere nell’ambito della procedura, secondo le regole stabilite dalla disciplina speciale.

La procedura mira a garantire un trattamento ordinato e coordinato, compatibile con le esigenze di vigilanza e di stabilità del settore di riferimento.

Differenze rispetto alla liquidazione giudiziale

La principale differenza rispetto alla liquidazione giudiziale riguarda l’autorità competente:

  • nella liquidazione giudiziale interviene il tribunale;
  • nella liquidazione coatta amministrativa interviene l’autorità amministrativa.

Cambia anche la ratio: mentre la liquidazione giudiziale è la procedura generale per l’insolvenza dell’impresa, la liquidazione coatta amministrativa risponde a esigenze di interesse pubblico e di controllo settoriale. Le due procedure convivono, ma operano su piani diversi e non sono alternative tra loro.

La liquidazione coatta amministrativa nel sistema complessivo

Nel sistema attuale, la liquidazione coatta amministrativa rappresenta una deroga consapevole al modello generale del CCII. Il legislatore ha scelto di mantenere questo strumento per i settori sensibili, affidando la gestione della crisi a soggetti dotati di competenze tecniche e poteri di vigilanza specifici.

È una procedura che non guarda solo alla fine dell’ente, ma anche alla tutela del mercato, dei risparmiatori e della fiducia pubblica.

Per comprendere la differenza tra liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale e sapere quale procedura si applica nei diversi casi, questa guida va letta insieme alla pagina indice, che raccoglie e collega tutte le sezioni dedicate alle procedure concorsuali.