Il dovere di mantenimento nella famiglia di fatto
- Il dovere di mantenimento tra conviventi
- Il mantenimento in pendenza di convivenza
- Il mantenimento a convivenza interrotta
Il dovere di mantenimento tra conviventi
Se la giurisprudenza ha senza dubbio ravvisato un dovere di mantenimento nei confronti dei figli parte di una famiglia di fatto (si veda paragrafo successivo), per quanto riguarda il dovere di mantenimento tra conviventi che vi appartengano occorre fare un'opportuna distinzione e tenere separato il caso del mantenimento in pendenza di convivenza da quello del mantenimento a convivenza interrotta.
Il mantenimento in pendenza di convivenza
Per quanto riguarda il mantenimento in pendenza di convivenza, è da lungo tempo diffuso il convincimento che il convivente more uxorio non abbia diritto né al mantenimento né agli alimenti, poiché alla convivenza si ricollegherebbero solo diritti e doveri di carattere morale.
Nella famiglia di fatto, quindi, eventuali obblighi economici sorgono solo in capo ai genitori nei confronti dei figli, ma non tra i partner. Tra questi ultimi si generano, casomai, esclusivamente delle obbligazioni naturali, che seguono la disciplina di cui all'articolo 2034 del codice civile, applicabile solo se la prestazione erogata risulta adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. Si precisa che le obbligazioni naturali non sono ripetibili e quindi non devono essere restituite, neanche nel caso in cui la convivenza cessi.
Va comunque segnalato che il Tribunale di Savona, con sentenza del 29 giugno 2002, ha affermato che "taluni principi, in virtù della loro rilevanza e assolutezza a prescindere dal tipo di rapporto prescelto, possono per analogia essere applicati alla famiglia di fatto" e dunque anche l'articolo 143 codice civile relativo al dovere di contribuzione, a seconda delle proprie possibilità, al mantenimento della famiglia.
Il mantenimento a convivenza interrotta
Venendo al mantenimento a convivenza interrotta, invece, non vi è alcun elemento che permette di ipotizzare delle pretese in tal senso.
Se qualche piccola apertura è possibile quando la famiglia di fatto è unita, lo stesso non può dirsi quando la stessa si dissolve.
Sciolto il legame, ciascun partner torna nel pieno ed esclusivo possesso dei suoi beni e nella totale indipendenza rispetto all'altro. Addirittura, deve ritenersi ravvisabile l'integrazione del reato di furto a carico di uno degli ex conviventi che volontariamente sottragga dall'ex dimora comune alcuni beni di proprietà dell'altro.
Aggiornamento: Luglio 2017