Accertamento e controlli fiscali
- Accertamento e controlli
- La contestazione dell'accertamento e dei controlli
- Come fare ricorso
- L'accertamento esecutivo
Accertamento e controlli
L'accertamento e i controlli rientrano nell'attività di verifica effettuata da parte dell'Agenzia delle Entrate in relazione al corretto adempimento degli obblighi fiscali dei contribuenti: lo scopo è quello di combattere l'evasione fiscale e a sostenere l'adempimento spontaneo da parte dei cittadini. L'Agenzia delle Entrate ha il duplice compito di innescare un effetto dissuasivo volto ad incrementare l'adesione spontanea e di contrastare i comportamenti non corretti sul piano fiscale.
Sono diversi gli strumenti di controllo che possono essere adottati per accertare che gli obblighi tributari vengano adempiuti in maniera regolare: le indagini finanziarie, i questionari, gli inviti al contraddittorio, i controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali, le attività istruttorie esterne, il tutoraggio delle imprese di grandi dimensioni, le verifiche fiscali e i controlli mirati. Sulla base di questi metodi in molte occasioni si arriva alla rettifica della posizione reddituale dei contribuenti, che con l'avviso di accertamento viene formalizzata: in questo modo l'Agenzia delle Entrate porta a termine il controllo.
L'attività di accertamento, dunque, può essere avviata grazie a elementi di cui l'Agenzia delle Entrate è già in possesso, come comunicazioni varie, atti registrati o dichiarazioni, o con l'acquisizione di elementi presso il contribuente, attraverso la richiesta di documenti, ispezioni, questionari, e così via.
Accertamento e controlli: contestazione
La contestazione di accertamento e controlli può avvenire solo a specifiche condizioni. Occorre sapere, per esempio, che l'avviso di accertamento può essere emesso solo dopo che sono passati sessanta giorni dalla data in cui il processo verbale di chiusura delle operazioni è stato consegnato. Spetta al contribuente, pertanto, verificare che il termine sia passato: la contestazione può essere presentata se ciò non è accaduto, sempre che non vi siano delle ragioni in grado di motivare il carattere di urgenza.
Dopo che un accertamento è stato notificato, il contribuente può scegliere di evitare un contenzioso tramite l'acquiescenza o l'adesione, che sono l'opposto della contestazione. Nel caso in cui si opti per l'acquiescenza, si accetta in maniera integrale l'avviso di accertamento e si ha il diritto di beneficiare della riduzione a un terzo delle sanzioni; se l'avviso non è stato anticipato dal processo verbale di chiusura delle operazioni, si ha una ulteriore riduzione a un sesto, che viene applicata anche in assenza di un precedente invito a un contraddittorio.
Come fare ricorso
Nel momento in cui un contribuente sceglie di accedere al contenzioso in seguito a un accertamento e a controlli fiscali, deve sapere che in questo modo viene esclusa qualunque opportunità di ottenere uno sconto sulle sanzioni a meno che non ci sia una conciliazione giudiziale in primo grado, da cui deriva una riduzione pari al 40%. Se si soccombe, le penalità sono pari al 100% delle maggiori imposte che la sentenza del giudice ha confermato.
Per presentare il ricorso è necessario rivolgersi alla Commissione tributaria della provincia di competenza, a seconda dell'ufficio finanziario da cui proviene l'atto che si intende contestare: nel ricorso occorre specificare il nome e il codice fiscale del ricorrente, il nome e il codice fiscale del suo rappresentante legale e la residenza, insieme con l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax del difensore. In caso di mancanza di una di queste informazioni, si subisce un aumento del contributo unificato del 50%. Devono essere esplicitati anche i motivi per i quali si fa ricorso, il che vuol dire che è indispensabile elencare sia le ragioni di diritto che le ragioni di fatto tese a dimostrare che l'atto è da considerare non legittimo.
Il ricorso deve essere depositato entro sessanta giorni dalla data in cui l'atto è stato notificato; il limite da rispettare è di centocinquanta giorni in caso di notifica con adesione. Entro i trenta giorni successivi alla notifica del ricorso si deve procedere con la costituzione in giudizio.
Dopo il primo grado ci può essere l'appello, che può seguire un percorso breve, destinato a esaurirsi in non più di sessanta giorni dal momento in cui la sentenza è stata depositata, o un percorso lungo, che può durare fino a sei mesi: il secondo percorso può essere interrotto unicamente con la notifica. Ovviamente, il percorso breve e il percorso lungo sono soluzioni alternative tra di loro e non possono essere sommati.
L'accertamento esecutivo
Nel caso in cui si sia in presenza di una sentenza esecutiva, la sua esecutività non viene bloccata dal ricorso in appello: in pratica, dopo il primo grado il contribuente che dovesse soccombere è tenuto a versare i due terzi della somma dovuta, mentre la restante parte va saldata dopo la pronuncia della commissione regionale. Nel caso in cui a essere giudicata soccombente sia l'amministrazione finanziaria, d'altro canto, il tributo versato in eccedenza deve essere rimborsato al contribuente nei novanta giorni successivi alla notifica della sentenza. Nell'eventualità in cui tale rimborso non avvenga, il contribuente ha diritto a richiedere un pignoramento di beni o a procedere al giudizio di temperanza.