Agenzia Entrate-Riscossione: tutti i poteri del nuovo ente
di Valeria Zeppilli
- Cos'è l'Agenzia delle Entrate - Riscossione
- La natura di ente pubblico economico
- I poteri
- Elementi di continuità con Equitalia
- Garanzie per i contribuenti
Cos'è l'Agenzia delle Entrate - Riscossione
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione è il nuovo agente della riscossione che, come previsto dal decreto legge numero 193/2016, dal 1° luglio 2017 subentrerà nei compiti oggi ricoperti da Equitalia, la quale, invece, sparirà dal nostro ordinamento lasciando il suo posto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La natura di ente pubblico economico
La prima conseguenza del passaggio di consegne tra i due agenti della riscossione è strettamente connessa alla natura del nuovo ente, profondamente diversa da quella del precedente.
Equitalia, infatti, è una società di capitali e, quindi, ha una struttura privatistica. Sebbene l'Agenzia delle entrate e l'Inps siano i suoi soci (rispettivamente al 51% e al 49%), essa è formalmente terza rispetto al fisco. Lo stesso non può dirsi, invece, con riferimento all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che è un ente pubblico economico, parte integrante dell'amministrazione finanziaria dello Stato.
La riscossione, insomma, sarà presto ufficialmente in mano pubblica.
I poteri
Il decreto legge che ha disposto l'avvicendamento ha peraltro precisato che i poteri di indagine del nuovo ente sono i medesimi dell'Agenzia delle entrate. Da tale circostanza si desume che il fisco avrà molto presto più poteri, utili per recuperare i crediti dai contribuenti, rispetto a quelli dei quali gode con Equitalia.
Basti pensare alla possibilità di accesso alle banche dati, mediante le quali si riuscirà a rintracciare più agevolmente i beni dei debitori da poter sottoporre a pignoramento e, quindi, sarà possibile ricorrere con maggiore facilità al pignoramento diretto del conto corrente, velocizzando così la procedura di riscossione.
Più nel dettaglio, la nuova Agenzia delle Entrate – Riscossione potrà utilizzare, innanzitutto, l'anagrafe tributaria e scoprire, così, presso quale azienda il contribuente debitore è impiegato, se invece svolge l'attività di procacciatore d'affari o di professionista, quali sono i suoi redditi, se ha appartamenti di proprietà concessi in locazione e dai quali riceve, quindi, i relativi canoni e così via.
Le sarà poi possibile sfruttare l'anagrafe dei rapporti finanziari per scovare con rapidità quali sono gli istituti di credito presso i quali il contribuente deposita i propri risparmi, se quest'ultimo è titolare di cassette di sicurezza, titoli o obbligazioni, su quale conto corrente accredita il proprio stipendio o la propria pensione.
Infine, il database Inps permetterà al nuovo agente della riscossione di avere informazioni più precise sui rapporti di impiego che fanno capo al contribuente e di avviare così più agevolmente il pignoramento di stipendi, salari, TFR e così via.
Elementi di continuità con Equitalia
Posto l'ampliamento di poteri, in ogni caso tra Equitalia e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione vi è una perfetta continuità, con la conseguenza che chi, ad esempio, ha già ricevuto una cartella di pagamento dalla prima o ha già subito un pignoramento non riceverà alcun beneficio dal passaggio, ma ne sconterà comunque le conseguenze anche dopo il 1° luglio 2017.
Più in generale, le procedure di riscossione e recupero dei crediti restano le stesse.
Non a caso, il futuro direttore dell'Agenzia delle Entrate è l'attuale amministratore delegato di Equitalia.
Garanzie per i contribuenti
Il passaggio di consegne lascerà comunque intatte le garanzie che il nostro ordinamento pone a tutela dei contribuenti.
Innanzitutto, continuerà ad esistere il divieto di pignoramento della casa del contribuente, che sia l'unico immobile in sua proprietà, non sia accatastato come A/8 o A/9, sia adibito a civile abitazione e sia il luogo in cui egli ha fissato la propria residenza.
Per i debiti inferiori a 120 mila euro, poi, sarà ancora impossibile pignorare la casa del contribuente diversa dalla prima nel caso in cui la somma del valore di tutti gli immobili di sua proprietà non superi il predetto importo. In aggiunta al divieto di ipoteca sulla casa se il debito è inferiore a 20mila euro.
Restano, inoltre, le soglie fissate per il pignoramento di somme che il contribuente percepisce a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento). In particolare, ci si riferisce all'obbligo di contenere il pignoramento entro un decimo per debiti sino a 2.500 euro, entro un settimo per debiti da 2.501 a 5.000 euro ed entro un quinto per debiti superiori a 5.000 euro.
Le somme depositate alla data del pignoramento sul conto corrente sul quale vengono accreditati stipendi o pensioni, poi, continueranno a poter essere pignorate solo per la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale, mentre il pignoramento della pensione continuerà ad essere assoggettato all'obbligo di lasciare svincolata la somma corrispondente all'importo dell'assegno sociale aumentato di un mezzo, con possibilità di bloccare il residuo attenendosi comunque alle regole sopra viste.
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