La riscossione dei tributi
- In cosa consiste la riscossione dei tributi
- La riscossione e l'Agenzia delle Entrate
- La riscossione dei tributi locali
- La riscossione coattiva
In cosa consiste la riscossione dei tributi
La riscossione consiste nella raccolta dei tributi, e in generale dei proventi fiscali: essa costituisce una fase tipizzata, il che vuol dire che l'ente impositore ha la facoltà di adottare unicamente forme di riscossione stabilite dalla legge. Quello della riscossione è un momento successivo rispetto all'accertamento, fase il cui culmine è da identificare nell'emanazione del provvedimento amministrativo attraverso il quale viene imposto il pagamento di un tributo. Pagamento che corrisponde, appunto, alla riscossione: esso può avvenire in seguito a una iscrizione a ruolo o tramite un versamento diretto, per via telematica, presso un ufficio postale, a uno sportello bancario o a uno sportello dell'agente della riscossione.
Si parla di riscossione spontanea per riferirsi al fatto che le principali imposte erariali previste dal nostro sistema tributario, come l'imposta di registro, l'Iva, l'Ires e l'Irpef, vengono riscosse tramite versamenti spontanei: e lo stesso vale anche per tributi locali come l'Irap. I tributi possono essere versati, in seguito all'entrata in vigore del d. lgs. n. 241 del 9 luglio del 1997, con il modello F24, che per altro permette di compensare i debiti e i crediti che riguardano i vari tributi.
La riscossione e l'Agenzia delle Entrate
Per la riscossione dei crediti, l'agente della riscossione (in genere, Equitalia) invia una cartella di pagamento ai contribuenti. Gli enti creditori possono essere le amministrazioni comunali, l'Inps, l'Agenzia delle Entrate o altri enti. All'interno della cartella di pagamento è riportata la descrizione degli importi che devono essere versati, insieme con le istruzioni relative al pagamento: viene spiegato, cioè, qual è la scadenza da rispettare, come si paga e dove lo si può fare. La cartella include anche il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, l'invito a provvedere al pagamento entro sessanta giorni e le istruzioni da seguire nel caso in cui si abbia intenzione di presentare un ricorso; viene spiegata, inoltre, la procedura da attuare per richiedere la rateazione, sempre che si desideri dilazionare i pagamenti.
La procedura seguita dall'Agenzia delle Entrate prevede che gli importi che in seguito ai controlli risultano dovuti siano iscritti a ruolo: quest'ultimo è un elenco al cui interno sono segnalati i nomi dei debitori e gli importi che devono pagare. Dopo la trasmissione del ruolo a Equitalia, l'agente della riscossione predispone le cartelle e le notifica, per poi riscuotere le somme dovute e versarle agli enti impositori. Nel caso in cui i debitori non provvedano al pagamento, si dà il la all'esecuzione forzata.
La riscossione dei tributi locali
Per quel che riguarda la riscossione dei tributi locali, fino al 30 giugno 2017 il compito è affidato a Equitalia, mentre a partire dal 1° luglio il posto di tale agente della riscossione verrà preso da un altro soggetto pubblico. Equitalia, infatti, è stata soppressa con il recente Dl 193/2016, che ha messo fine alla società pubblica controllata dall'Agenzia delle Entrate. Secondo l'articolo 1 del decreto in questione, le società del gruppo Equitalia a partire dal prossimo mese di luglio verranno sciolte e rimosse dal registro delle imprese, con la conseguente riattribuzione delle funzioni riguardanti la riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate: subentrerà, in pratica, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, un nuovo ente pubblico economico di natura strumentale che sarà chiamato in causa per tutti i rapporti giuridici di cui le società del gruppo Equitalia sono titolari.
In sostanza, mentre la riscossione delle entrate dei Comuni al momento spetta ad Equitalia, tra pochi mesi non sarà più così: in ogni caso gli enti locali avranno l'opportunità di continuare ad affidarsi al nuovo soggetto pubblico per l'esercizio delle funzioni in tema di riscossione, adottando una deliberazione o entro il 1° giugno del 2017 o, per i periodi successivi, entro il 30 settembre di ogni anno.
La riscossione coattiva
La riscossione coattiva viene effettuata nel caso in cui il contribuente non versi il saldo previsto da una cartella di pagamento entro i termini previsti, che corrispondono a sessanta giorni a partire dal momento della notifica, a meno che non abbia presentato un ricorso o che l'ente impositore non abbia emesso un provvedimento di annullamento dell'atto. Attraverso la riscossione coattiva l'amministrazione finanziaria pretende il pagamento di un tributo che non è stato pagato in maniera spontanea e neppure dopo la notificazione di un avviso di accertamento.
La formazione di un ruolo esecutivo rappresenta il primo passo in vista di un recupero forzato, seguita dall'emissione della cartella di pagamento: una volta superato il limite di sessanta giorni dalla notifica, ogni giorno si applicano sulle somme richieste gli interessi di mora fino alla data del pagamento. Gli interessi devono essere calcolati sul valore delle imposte che non sono state versate, non tenendo conto delle sanzioni. Le principali procedure cautelari relative alla riscossione coattiva sono il fermo amministrativo, l'iscrizione ipotecaria e il pignoramento.