Il regime fiscale del TFR
Cos'è il TFR e come si stabilisce l'importo
Il TFR è una sigla che sta ad indicare il trattamento di fine rapporto di lavoro che può avvenire per una serie di motivazioni tra cui: dimissioni, licenziamento o pensionamento e viene calcolato sulla base degli accantonamenti effettuati mese dopo mese, e periodicamente rivalutati.
Il TFR è rappresentato in sostanza da quote retributive che vengono messe da parte dal datore di lavoro e che vengono riconosciute al dipendente quando il rapporto viene meno per dargli la possibilità di fronteggiare le spese necessarie e correnti da affrontare proprio nel momento in cui, venendo meno il rapporto viene meno anche l'entrata fissa rappresentata dalla retribuzione.
L'importo del TFR viene stabilito sulla base di una serie di fattori che possono includere tra gli altri: scatti di anzianità , ferie e permessi, festività , provvigioni, indennità particolari, premi ricorrenti, straordinario o supplementare, maggiorazione per turni oppure ogni altro compenso corrisposto a titolo non occasionale.
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Calcolo della liquidazione
A dirci come calcolare esattamente il trattamento di fine rapporto è l'art. 2120 c.c. Per calcolare il valore della quota annuale di accantonamento della liquidazione occorre considerare la retribuzione annua, comprensiva di tutti gli elementi che la compongono e dividerla per 13,5.
Come previsto infatti dal comma 2 dell'art. 2120 c.c, a meno che i contratti collettivi non dispongano diversamente, la retribuzione a cui fare riferimento per il calcolo suddetto “comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.�
Il trattamento viene poi incrementato al 31 dicembre di ogni anno, mediante l'applicazione di un tasso composto dall'1,5 % in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
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Tassazione del TFR
La disciplina della tassazione del Tfr è contenuta nel TUIR Dpr n. 917/1986. Sono dedicati al TFR e alla sua tassazione gli articoli 17 e 19 del Testo, dai quali emerge tutta la complessità del calcolo delle imposte a cui è soggetta la liquidazione corrisposta al lavoratore quando il rapporto di lavoro viene meno.
C'è però un aspetto positivo nel trattamento fiscale del TFR. Lo stesso, infatti, quando viene corrisposto al lavoratore non è assoggettato alle aliquote Irpef previste per il reddito da lavoro, bensì ad una tassazione separata per evitare che il reddito del lavoratore nell'anno in cui gli viene corrisposta la liquidazione aumenti a dismisura con conseguente aumento delle tasse da pagare.
Da qui la necessità di procedere alla tassazione separata del TFR, che gode di un regime agevolato.
Passando all'aspetto pratico per calcolare le imposte occorre prima di tutto determinare il TFR lordo e poi il TFR netto per il quale è necessario conoscere sia gli anni (e le frazioni di anni) nei quali il lavoratore ha prestato servizio sia le aliquote Irpef relative agli anni da calcolare.
La determinazione del reddito da tassare viene calcolato con un meccanismo complesso, che viene descritto all'art. 19 del TUIR Dpr n. 917/1986 il quale prevede prima di tutto che: “Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.� La rivalutazione infatti è soggetta a un'imposta sostitutiva del 17% da versare annualmente all’Erario con modello F24.
Per quanto riguarda quindi le regole della tassazione vera e propria del TFR l'art 19 del TUIR sancisce che: “L'imposta é applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui é maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.�
L'imposta così calcolata però non è ancora quella definitiva, il legislatore infatti ha stabilito che “Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione, (iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti)�.
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