Arresto e fermo
- Cosa sono l'arresto e il fermo
- L'arresto
- Il fermo
- Doveri della P.G. che ha eseguito l'arresto o il fermo
- Poteri e doveri del P.M.
- L'udienza di convalida
Cosa sono l'arresto e il fermo
L'arresto e il fermo sono provvedimenti che rappresentano un'anticipazione di quella tutela predisposta mediante le misure cautelari, dalle quali si differenziano per il connotato dell'urgenza e l'assenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che interviene solo successivamente nelle forme della convalida. Tanto l'arresto quanto il fermo sono vietati quando il soggetto abbia agito in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità (art. 385 c.p.p.).
L'arresto
L'arresto, in particolare, consiste in una temporanea privazione della libertà personale che la P.G. dispone a carico di "chi viene colto nell'atto di commettere il reato" (c.d. flagranza propria) o di "chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (c.d. flagranza impropria) (art. 382 c.p.p.). Il tutto con la finalità di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori ed assicurare l'autore alla giustizia.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rilevato che deve ritenersi illegittimo un eventuale arresto adempiuto in ipotesi di flagranza da parte della polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, dal momento che in detta specifica circostanza non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi compia l'eventuale arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento manifesto ed inequivocabile con l'indiziato (Cass. sez. un. n. 39131/2016).
Arresto obbligatorio
La Polizia Giudiziaria deve obbligatoriamente procedere all'arresto (c.d. arresto obbligatorio - art. 380 c.p.p.) di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni oppure di reati espressamente elencati, individuati per le loro caratteristiche di salvaguardia dell'ordine costituzionale, della sicurezza collettiva e dell'ordinato vivere civile.
Nel lungo elenco rientrano il delitto di devastazione e saccheggio, i delitti di rapina e di estorsione, il delitto di omicidio colposo stradale.
In caso di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza va eseguito se è proposta querela, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di P.G. presente sul luogo. Se però la querela è rimessa, l'arrestato è posto in stato di libertà immediatamente.
Arresto facoltativo
La Polizia Giudiziaria ha, invece, la mera possibilità di procedere all'arresto (c.d. arresto facoltativo - art. 381 c.p.p.) di chiunque sia colto in flagranza di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni oppure di reati espressamente menzionati.
Rientrano tra di essi la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o altrui, la truffa, il danneggiamento aggravato, l'appropriazione indebita e il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime.
Il ricorso all'arresto facoltativo deve essere giustificato dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
Non è poi consentito l'arresto della persona alla quale la P.G. o il P.M. abbiano richiesto di fornire informazioni per reati concernenti il contenuto delle informazioni o per il rifiuto di fornirle.
L'arresto da parte del privato
In alcuni casi, anche il privato può procedere all'arresto (c.d. arresto facoltativo del privato - art. 383 c.p.p.): quando l'arresto è obbligatorio e si versi in flagranza di un reato perseguibile d'ufficio. Chi vi procede "deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia".
Il fermo
Il fermo (art. 384 c.p.p.) consiste, come visto per l'arresto, in una privazione della libertà personale che il P.M. dispone, "anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga" a carico della "persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico". Il tutto con la finalità di impedire che l'indagato possa darsi alla fuga soprattutto quando, mancando il presupposto della flagranza, non può procedersi all'arresto. Al fermo può procedere anche la P.G. di propria iniziativa quando ancora non vi sia stata l'assunzione della direzione delle indagini da parte del P.M. o "qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero".
Doveri della P.G. che ha eseguito l'arresto o il fermo
La Polizia Giudiziaria che ha eseguito l'arresto o il fermo ha degli specifici doveri, enunciati dagli articoli 386 e 387 del codice di procedura penale, ovverosia:
- informare il P.M. del luogo dove è stato eseguito l'arresto o il fermo;
- avvertire l'arrestato o il fermato (per iscritto o intanto oralmente nel caso in cui la comunicazione scritta non sia prontamente disponibile in una lingua da questi comprensibile) che: a) ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso alle condizioni di legge al gratuito patrocinio, b) ha diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa, c) ha diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali, d) ha diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, e) ha diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo, f) ha diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari, g) ha diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza, h) ha diritto di essere condotto dinanzi all'autorità giudiziaria per la convalida entro 96 ore dall'arresto o dal fermo, i) ha diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo;
- informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato o quello di ufficio designato dal P.M. dell'avvenuto arresto o fermo;
- porre l'arrestato o il fermato a disposizione del P.M. al più presto e comunque non oltre 24 ore dall'arresto o dal fermo conducendolo nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito;
- redigere il verbale di arresto o di fermo contenente l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito, l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita al fermato o all'arrestato;
- trasmettere il verbale non oltre 24 ore dall'arresto o dal fermo, salvo che il P.M. autorizzi una dilazione maggiore;
- trasmettere il verbale di fermo anche al P.M. che ha disposto la misura, se questo è diverso da quello del luogo in cui la stessa è stata eseguita;
- con il consenso dell'arrestato o del fermato informare i familiari dello stesso dell'avvenuto arresto o fermo.
Madre di prole di minore età
Poteri e doveri del P.M.
Una volta che sia stato eseguito l'arresto o il fermo, il P.M. è gravato di alcuni precisi poteri e doveri (artt. 388-390 c.p.p.), ovverosia:
- interrogare l'arrestato o il fermato, dandone tempestivo avviso al difensore, informandolo del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento e comunicandogli gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti;
- disporre con decreto motivato la liberazione dell'arrestato o del fermato a) se risulta che l'arresto o il fermo sono stati eseguiti per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge; b) se l'arresto o il fermo sono divenuti inefficaci perché l'arrestato o fermato non è stato messo a disposizione del P.M. e il verbale dell'atto non è stato trasmesso a costui entro 24 ore dall'arresto o fermo oppure perché lo stesso P.M. entro 48 ore dall'arresto o fermo non ha chiesto la convalida al giudice; c) se ritiene di non dover chieder al giudice l'applicazione all'arrestato o fermato di una misura coercitiva;
- ove non ordini la liberazione, richiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo sono stati eseguiti entro 48 ore dall'arresto o dal fermo,
- nel caso in cui non partecipi all'udienza di convalida, trasmettere al giudice le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.
L'udienza di convalida
Entro 48 ore dalla richiesta di convalida del P.M., il Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) deve fissare l'udienza di convalida (artt. 390-391 c.p.p.) dandone avviso, senza ritardo, al P.M., al difensore, nonché all'arrestato o fermato già liberato. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato o di un suo sostituto nominato dal giudice se non reperito o non comparso. Il giudice provvede anche a dare o a completare la comunicazione o l'informazione al fermato o all'arrestato, laddove esse non siano state adeguatamente date in sede di arresto o fermo.
Il P.M., se comparso (presenza facoltativa del P.M.), indica i motivi dell'arresto o del fermo e formula le richieste in ordine all'applicazione di misure cautelari. Il G.I.P. interroga l'arrestato o il fermato, se comparso, ed il suo difensore. A questo punto il G.I.P. può:
- convalidare con ordinanza (c.d. ordinanza di convalida) l'arresto o il fermo quando risultino legittimamente eseguiti ed osservati i termini per mettere a disposizione del P.M. l'arrestato/fermato, trasmettere il verbale e richiedere la convalida delle misure adottate;
- non convalidare l'arresto o il fermo.
In entrambi i casi l'ordinanza è impugnabile con ricorso per cassazione sia dall'arrestato/fermato (nel caso di convalida) sia dal P.M. (nel caso di mancata convalida).
In ogni caso l'arresto o il fermo cessano di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle 48 ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato sono stati posti a disposizione del giudice.
Poiché l'ordinanza di convalida attiene solo al controllo giurisdizionale sull'atto privativo di libertà operato dalla P.G. o dal P.M. ma non vale a legittimare l'ulteriore protrazione dello stato di arresto o fermo, se il G.I.P. non dispone anche l'applicazione di una misura coercitiva deve in ogni caso ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato/fermato. Pertanto sia nell'ipotesi di mancata convalida che in quella di convalida non seguita dall'irrogazione di una misura coercitiva, il G.I.P. dovrà disporre la liberazione dell'arrestato/fermato.
Data: 18 maggio 2021