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Il dibattimento

Il dibattimento è la fase centrale del processo, durante la quale si procede alla raccolta ed acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio.

Gli atti preliminari al dibattimento

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Gli atti preliminari al dibattimento sono tutti quegli gli atti che ne precedono la formale apertura, ovvero, a titolo esemplificativo:

  • il decreto del presidente del tribunale o della corte d'assise con il quale, per giustificati motivi, si può anticipare o differire l'udienza dibattimentale (art. 465 c.p.p.).
  • l'assunzione urgente, su richiesta di parte e nel rispetto delle forme stabilite per il dibattimento, delle prove non rinviabili (art. 467 c.p.p.).
  • il deposito in cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza dibattimentale, della lista dei testimoni, dei periti e consulenti tecnici e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., con l'indicazione delle circostanze su cui verterà l'esame (art. 468 c.p.p.).

Come si svolge il dibattimento

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L'udienza (art. 477 c.p.p.) è pubblica a pena di nullità (art. 471 co. 1 c.p.p.), fatte salve alcune eccezioni in cui si procede a porte chiuse (art. 472 c.p.p.). In ossequio al principio della "concentrazione" il dibattimento dovrebbe esaurirsi in un unica udienza. Tuttavia, quando ciò non è possibile "il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo" (art. 477 c.p.p.).

Rientra, inoltre, tra le facoltà del giudice sospendere il dibattimento quando ricorrono ragioni di necessità (art. 477 c.p.p.).

Gli atti introduttivi

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Prima di dare inizio al dibattimento l'art. 484 c.p.c. prevede che il presidente controlli la regolare costituzione delle parti e che, nel caso in cui all'udienza non sia presente il difensore dell'imputato, provveda a nominare un altro difensore come sostituto ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p.. Inoltre il co. 2 bis dell'art. 484 c.p.p. prescrive anche per questa fase l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni degli art. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p. relative alla presenza dell'imputato durante l'udienza preliminare.

Dopodiché si procede ad esaminare le questioni di carattere preliminare che, a pena di decadenza, devono essere proposte subito dopo il controllo della regolare costituzione delle parti e, in relazione alle quali, il giudice provvede con ordinanza (art. 491 c.p.p.).

Si tratta delle questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, la nullità degli atti processuali, la costituzione della parte civile (che può avvenire non oltre questo momento), la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata e l'intervento degli enti o delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

Tali questioni vengono discusse, nei limiti di tempo necessari per la loro illustrazione, dal PM, prima, e da un difensore per ogni parte, poi. Non sono ammesse repliche.

L'apertura del dibattimento

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Compiute tutte le attività di cui sopra, il presidente dichiara aperto dibattimento ai sensi dell'art. 492 c.p.p.

A questo punto le parti, nell'ordine indicato dall'art. 493 c.p.p., procedono alla richiesta delle prove. Tale richiesta viene quindi avanzata prima dal PM, il quale indica i fatti che intende provare e chiede l'ammissione delle prove; poi dal difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato.

Su dette istanze il giudice provvede con ordinanza.

L'istruzione dibattimentale

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L'istruzione dibattimentale, vero momento centrale del processo penale, ha inizio con l'assunzione delle prove richieste dal PM e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, sempre secondo l'ordine di cui all'art. 493 c.p.p. sopra citato (art. 496 c.p.p.).

Esame testimoniale

Tra i mezzi di prova vi sono l'esame testimoniale che consiste nella deposizione di un soggetto, sottoposto al vincolo del giuramento, su fatti rilevanti per il processo.

L'esame è compiuto direttamente dal PM o dal difensore che lo ha chiesto (art. 498 c.p.p.).

Controesame

Tuttavia le altri parti sono ammesse a rivolgere al testimone ulteriori domande: si tratta del c.d. controesame che ha il fine di mettere in discussione l'attendibilità della deposizione.

In ogni caso, al termine del controesame, il codice riconosce alla parte che aveva richiesto l'esame la possibilità di proporre al testimone nuove domande (art. 498 co. 3c.p.p).

L'esame testimoniale si svolge secondo delle regole ben precise indicate dall'art. 499 c.p.p.

Deve riguardare fatti specifici; sono vietate domande che vanno a compromettere la sincerità del teste e che tendono a suggerire la risposta; deve essere condotto nel rispetto della persona.

Non rappresentano prove testimoniali le deposizioni raccolte nel corso delle indagini preliminari e contenute nel fascicolo del PM. Di esse, tuttavia, le parti possono servirsi per contestare in tutto o in parte la deposizione del teste, facendo in tal modo emergere le contraddizioni in cui è caduto.

Contestazioni

Si tratta delle cd. contestazioni di cui all'art. 500 c.p.p., non è consentito agli ufficiali e gli agenti di PG testimoniare su ciò che hanno appreso dai testimoni.

Esame parti private

L'esame delle parti private (art. 503 c.p.p.) che è teso ad acquisire informazioni dalle parti stesse del processo, ovvero dall'imputato, dalla parte civile che "non debba essere esaminata in qualità di testimone" (208 c.p.p.), dal responsabile civile e dalla persona civilmente obbligata.

Si seguono le regole previste per l'esame testimoniale con la differenza che in questo caso le parti depongono senza prestare il vincolo del giuramento.

E' mezzo di prova a carattere volontario e infatti l'art. 208 c.p.p. stabilisce che tali soggetti sono esaminati se lo richiedono o se lo consentono: è ammesso pertanto il rifiuto a deporre.

Anche in questo caso è possibile ricorrere al controesame e alla contestazioni come per la prova testimoniale.

Terminata l'acquisizione delle prove, l'art. 507 c.p.p. prevede che il giudice può anche d'ufficio disporre l'assunzione di nuove prove e ciò purché "risulti assolutamente necessario".

Perizia

La perizia che è un mezzo di prova al quale si ricorre nel momento in cui è necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono determinate competenze di tipo tecnico, scientifico o artistico e pertanto il giudice ha bisogno di farsi affiancare da un consulte, detto appunto ausiliario del giudice.

La perizia può essere disposta anche d'ufficio e il PM e le parti private hanno la facoltà di nominare dei propri consulenti.

Nella decisione finale il giudice è libero di discostarsi dalle risultanze della perizia (cd. principio del libero convincimento) purché sia in grado di darne adeguata motivazione. 

Altri mezzi di prova

Oltre ai mezzi di prova sopra elencati vi sono, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali e i documenti.

La fase finale del dibattimento

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Una volta terminata l'istruttoria, ha inizio la fase terminale del dibattimento che è rappresentata dalla discussione finale.

La discussione finale

Il PM, prima, e i difensori delle parti private, poi, (secondo il seguente ordine: la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata, e da ultimo l'imputato), formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

In particolare la parte civile, secondo quanto previsto dall'art. 523 co. 2 c.p.p., presenta le conclusioni scritte che devono comprendere, se è stato richiesto il risarcimento del danno, anche la determinazione del suo ammontare.

Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni genere di divagazione, ripetizione e interruzione.

Se ne fanno richiesta, l'imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi a pena di nullità.

E' consentita l'interruzione della discussione, ma ciò solo nel caso in cui debba procedersi, con assoluta necessità, all'assunzione di nuove prove.

La chiusura del dibattimento

Una volta terminata la discussione, si dichiara chiuso il dibattimento e subito dopo viene deliberata la sentenza (art. 525 c.p.p.) che è pubblicata in udienza mediante lettura del dispositivo (art. 545 c.p.p.).

Nel caso in cui non sia possibile redigere contestualmente al dispositivo i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza, il codice prevede una dilazione per il loro deposito non superiore a giorni 15 da quello della pronuncia e a giorni 90, nei casi particolarmente complessi.

La decisione

La sentenza può essere di due tipi: o di proscioglimento o di condanna.

La prima a sua volta può essere:

  • una sentenza di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.) che viene adottata quando manca una delle condizioni di procedibilità (ad es. la querela) o sussista una causa estintiva del reato (es. morte dell'imputato);
  • una sentenza di assoluzione (art. 530 c.p.p.) che viene adottata quando il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per altra ragione. Il giudice inoltre adotta sentenza di assoluzione quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova della colpevolezza dell'imputato (art. 530 co. 2 c.p.p.).

La sentenza di condanna è, invece, pronunciata quando l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli (art. 533 c.p.p.) e, in tal caso, il giudice lo condanna anche al pagamento delle spese processuali.

In caso di sentenza di condanna il giudice decide anche in merito alla domanda avanzata dalla parte civile (restituzioni o risarcimento del danno) e, se condanna l'imputato al risarcimento del danno, provvede alla sua liquidazione, quando questa non rientri nella competenza di un altro giudice (art. 538 c.p.p.).

Quando però le prove acquisite non consentono al giudice di quantificare l'esatto ammontare del danno, questi pronuncia una condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile e condanna, su richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile, al pagamento di una provvisionale, nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova (art. 539 c.p.p.).

La condanna per la responsabilità civile si estende anche al responsabile civile citato o intervenuto in giudizio se è riconosciuta la sua responsabilità (art. 538 ult. co. c.p.p.).

Data: 18 maggio 2021