Il giudizio abbreviato (o rito abbreviato)
Il giudizio abbreviato si caratterizza per la mancanza della fase dibattimentale e la definizione del giudizio nella stessa udienza preliminare.
- La richiesta del giudizio o rito abbreviato
- Aspetti procedurali del rito abbreviato
- L'appello della sentenza pronunciata a seguito del rito abbreviato
- Quando non è possibile il giudizio abbreviato
- L'art. 438 codice penale: presupposti del giudizio abbreviato
- La giurisprudenza sul rito abbreviato
La richiesta del giudizio o rito abbreviato
La richiesta di questa speciale forma procedimentale può essere formulata solo dall'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto, e fino a che non siano formulate le conclusioni.
Su di essa il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Se l'imputato chiede tale forma di rito immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice, prima di provvedere, deve attendere il decorso del termine massimo di sessanta giorni che il pubblico ministero abbia eventualmente richiesto per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
Benefici derivanti dal rito abbreviato
I benefici che derivano all'imputato dalla scelta del giudizio abbreviato corrispondono alla riduzione di pena in caso di condanna.
In particolare la pena, se si procedere per una contravvenzione, è diminuita della metà e, se si procede per un delitto, è diminuita di un terzo.
Aspetti procedurali del rito abbreviato
L'art. 438 co. 5 c.p.p. prevede inoltre che l'imputato possa subordinare la richiesta di rito abbreviato "ad un'integrazione probatoria, necessaria ai fini della decisione". In tal caso il giudice accoglie la richiesta qualora l'integrazione appaia necessaria e non contrastante con la finalità di economia processuale cui è diretto il rito speciale. Il PM potrà, in caso di accoglimento, chiedere l'ammissione della prova contraria.
Con la domanda di rito abbreviato l'imputato può anche proporre, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di definizione del processo all'udienza preliminare allo stato degli atti o quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p..
In ogni caso, se l'istanza di rito abbreviato condizionato all'integrazione probatoria viene respinta, può essere riproposta fino alla formulazione delle conclusioni (art. 438 co. 6 c.p.p.).
Per il giudizio abbreviato si osservano, fatte salve alcune eccezioni e in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare e lo svolgimento avviene in camera di consiglio o in pubblica udienza qualora ne sia fatta richiesta da tutti gli imputati.
Effetti della richiesta
Con la riforma del 2017 si è previsto che la richiesta di giudizio abbreviato proposta durante l'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità che non sono assolute e la non rilevabilità delle inutilizzabilità che non derivino dalla violazione di un divieto probatorio. Inoltre, tale richiesta preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
L'appello della sentenza pronunciata a seguito del rito abbreviato
L'imputato non può appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di rito abbreviato ma può impugnarle il PM. Quanto alle sentenze di condanna (liberamente appellabili dall'imputato) il PM può proporre appello solo nel caso in cui sia stato modificato il titolo di reato.
Nel giudizio di appello (che si svolge in camera di consiglio secondo le regole di cui all'art. 599 del codice di procedura penale) è anche possibile un rinnovo dell'istruttoria.
Quando non è possibile il giudizio abbreviato
A seguito della riforma approvata il 2 aprile 2019 e in vigore dal 20 aprile 2019 (legge n. 33/2019), per i fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della relativa legge, il giudizio abbreviato non è più ammesso per i delitti puniti con l'ergastolo, come, ad esempio, il reato di omicidio aggravato o quello di sequestro di persona aggravato.
Se quindi viene chiesto tale rito in uno dei procedimenti per il quale lo stesso non è possibile in virtù della riforma del 2019, il giudice non potrà far altro che dichiarare l'inammissibilità della richiesta.
Se, tuttavia, si procede per un delitto punito con l'ergastolo ma, successivamente, vi è una derubricazione (ovverosia il giudice dà una definizione giuridica del fatto differente da quella contenuta nell'imputazione, rispetto alla quale non è più in ballo l'ergastolo), il giudizio abbreviato diviene ammissibile. Nel decreto che dispone il giudizio, l'imputato va avvisato della possibilità di chiedere tale rito entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notifica.
Allo stesso modo, se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato è revocata dal giudice, anche d'ufficio.
L'art. 438 codice penale: presupposti del giudizio abbreviato
I presupposti del giudizio abbreviato sono dettati dall'articolo 438 del codice di procedura penale. Ecco il testo antecedente e quello successivo alla riforma del 2019.
Testo art. 438 c.p.p. - ante riforma 2019
"1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.
5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.
6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice".
Testo art. 438 c.p.p. - post riforma 2019
"1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.
1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.
5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.
6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.
6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2".
La giurisprudenza sul rito abbreviato
Ecco una serie di massime della Cassazione sul giudizio abbreviato:
Cassazione penale n. 7578/2021
Il giudice di appello, investito dell'impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l'illegittima riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali, e sia di favore per l'imputato.
Cassazione penale n. 4148/2017
Cassazione penale n. 43242/2016
Il giudice d'appello, qualora il primo grado si sia svolto con rito abbreviato non condizionato, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruzione. Ma se riforma la sentenza di assoluzione di primo grado deve fornire una motivazione "rafforzata" ed è sua facoltà assumere d'ufficio ulteriori elementi probatori.
Cassazione penale n. 29912/2016
Se l'imputato ha chiesto il giudizio abbreviato condizionato e l'istanza è stata rigettata dal G.I.P. è possibile riproporre la richiesta di rito speciale, a diverse (o senza) condizioni e comunque non oltre il termine di cui all'art. 438 c.p.p., comma 2, secondo quanto previsto dal comma 6 della citata norma.
Cassazione penale n. 10465/2016
Se il processo si celebra con il rito abbreviato il giudice d'appello, a differenza di quanto avviene in primo grado, può disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti secondo il disposto dell'art. 603, comma 3, c.p.p.. Le parti possono solo sollecitare i poteri di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello.
Cassazione penale n. 22136/2016
In tema di rito abbreviato condizionato richiesto nell'ambito del giudizio immediato, la valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza, quale antecedente necessario del decreto di fissazione dell'udienza, riguarda unicamente i requisiti formali della richiesta e, quindi la sua tempestività, la legittimazione del richiedente e la riferibilità all'intero processo a carico dell'imputato, restando demandata all'udienza ogni valutazione in ordine alla compatibilità della integrazione probatoria con il rito speciale.
Cassazione penale n. 43711/2015
In caso di richiesta di giudizio abbreviato incondizionato, proposta dall'imputato dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, il decreto di fissazione dell'udienza equivale all'ordinanza di giudizio abbreviato con conseguente irrevocabilità dell'istanza di definizione del processo nelle forme del rito speciale e cristallizzazione del materiale probatorio utilizzabile per la decisione, non più suscettibile di integrazione.
Data: 18 maggio 2021
Vedi anche Il giudizio abbreviato alla luce delle nuove decisioni giurisprudenziali