Il giudizio immediato
- Giudizio immediato: requisiti
- Giudizio immediato: termini
- Svolgimento del giudizio immediato
- Giudizio immediato e patteggiamento
- Giudizio immediato e giudizio abbreviato
Giudizio immediato: requisiti
La disciplina del giudizio immediato è dettata dagli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale.
I presupposti per richiederlo sono:
- l'evidenza della prova e, alternativamente,
- l'avere interrogato la persona sottoposta alle indagini sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova o
- l'omessa comparizione della parte, a seguito di invito a presentarsi, senza legittimo impedimento e senza che si tratti di persona irreperibile.
In ogni caso il giudizio immediato non deve pregiudicare gravemente le indagini.
Giudizio immediato custodiale
A partire dal 2008, a seguito del cd. "pacchetto sicurezza", è stata introdotta un'ulteriore ipotesi in cui il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato. Si tratta del caso in cui si proceda per un reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare e ciò non pregiudichi gravemente le indagini.
Se la custodia viene poi revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice rigetta la richiesta del pubblico ministero.
Reati connessi
Può accadere che il reato per il quale è richiesto il giudizio immediato risulti connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito.
In tal caso, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati; se invece la riunione risulta indispensabile, prevale il rito ordinario.
Giudizio immediato: termini
La richiesta di giudizio immediato va trasmessa dal pubblico ministero alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari entro novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro. Entro i successivi cinque giorni il giudice emette il decreto con il quale dispone il giudizio immediato o rigetta la richiesta.
In caso di richiesta motivata dallo stato di custodia cautelare, il PM non deve rispettare i predetti termini ma deve richiedere il giudizio immediato entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura. La richiesta è comunque formulata dopo che sia stato definito il procedimento di riesame dell'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva o dopo che siano decorsi i termini per la proposizione della richiesta di riesame.
Richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato
Oltre che dal pubblico ministero, il giudizio immediato può essere richiesto anche dall'imputato.
Il termine per provvedervi, in tal caso, è di massimo tre giorni prima dell'udienza preliminare e la richiesta va fatta con dichiarazione presentata in cancelleria personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Svolgimento del giudizio immediato
Il giudizio immediato è disposto dal giudice con decreto che deve rispettare le prescrizioni previste in generale dall'articolo 429 del codice di procedura penale per il decreto che dispone il giudizio.
Prende quindi il via un procedimento che si apre direttamente con la fase dibattimentale, del tutto analoga a quella prevista nel rito ordinario. A caratterizzare il giudizio immediato, insomma, è solo l'assenza dell'udienza preliminare.
I vantaggi del giudizio immediato
I vantaggi del giudizio immediato, tuttavia, sono di non poco conto. Esso, infatti, rende il processo molto più celere di quanto avviene normalmente e permette, quindi, una sua definizione nel giro di poco tempo.
Giudizio immediato e patteggiamento
Anche quando viene chiesto il giudizio immediato è fatta salva la facoltà per l'imputato di ricorrere al patteggiamento.
Il decreto che dispone il giudizio immediato, infatti, deve contenere l'avviso che l'imputato può richiedere l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
Giudizio immediato e giudizio abbreviato
L'imputato va avvisato poi anche della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato. L'eventuale richiesta va depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con la prova dell'avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.
Il giudice, quindi, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio e ne dà avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se riconosce la propria incompetenza, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
Data: 20 maggio 2021