Mezzi di impugnazione delle misure cautelari personali
Il riesame
Il rimedio del riesame, previsto dall'art. 309 c.p.p., può essere proposto dall'imputato o dal suo difensore nei confronti dell'ordinanza che applica una misura cautelare coercitiva, al tribunale del luogo in cui sede la corte d'appello nel cui distretto è stato emessa l'ordinanza (c.d. tribunale della libertà), entro 10 giorni dall'esecuzione o dalla notificazione della misura.
Il riesame non è proponibile se la misura cautelare personale è disposta dopo l'appello del PM. Il riesame apre la strada a una verifica molto ampia della misura, perché ha un effetto integralmente devolutivo. Non è infatti neppure necessario indicare nel ricorso per il riesame i motivi specifici dell'impugnazione, anche se è data facoltà all'impugnante di proporne di nuovi, dandone atto a verbale, prima della discussione.
Il tribunale a cui si chiede di confermare, annullare o riformare il provvedimento impugnato, deve verificare che le condizioni di applicabilità della misura siano ancora presenti e attuali, questo perché il giudice del riesame può correggere anche solo la motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura, nel rispetto delle ragioni proposte.
Nell'ottica di valorizzare l'attività investigativa della difesa, è previsto inoltre che il giudice del riesame, a cui non sono riconosciuti poteri istruttori, possa avvalersi del materiale che gli viene trasmesso ai sensi del comma 5 dell'art. 309 e che ha rappresentato il fondamento della richiesta cautelare e da quello prodotto su iniziativa delle parti.
La riforma del 2015
La legge n. 47/2015 ha introdotto importanti modifiche al procedimento di riesame:
- l'imputato che lo chiede ha diritto di comparire all'udienza, che si svolge in camera di consiglio in composizione collegiale;
- il giudice del riesame può annullare l'ordinanza che ha disposto la misura se il giudice che l'ha emessa non l'ha motivata o non ha compiuto una valutazione autonoma delle esigenze cautelari e degli indizi della difesa dell'imputato;
- su richiesta dell'imputato, se ricorrono giustificati motivi, è possibile differire l'udienza camerale fino a 10 giorni;
- sono previsti infine termini più stringenti per la trasmissione degli atti, l'emanazione e il deposito in cancelleria dell'ordinanza che decide il riesame, a pena d'inefficacia di quella che dispone la misura cautelare senza possibilità di rinnovo;
- è previsto il termine di 30 giorni per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame, che può essere prorogato di ulteriori 15 se la motivazione risulta particolarmente complessa.
L'appello cautelare
Disciplinato e previsto dall'art. 310 c.p.p., l'appello cautelare può essere proposto:
- dal PM se la sua richiesta di misura cautelare è stata respinta;
- dall'imputato e dal suo difensore se è stata applicata una misura interdittiva o se è stata rigettata una richiesta di revoca, modifica, estinzione o sostituzione di una misura cautelare.
L'appello deve essere proposto al Tribunale della libertà quando si vogliono impugnare ordinanze relative alle misure cautelari personali, per ipotesi diverse da quelle in cui è previsto il riesame.
Trattandosi di un atto appello, è necessario indicare i motivi specifici dell'impugnazione, anche se questo non fa venir meno il dovere del tribunale di esaminare anche i punti legati indissolubilmente ai motivi indicati e le questioni rilevabili d'ufficio.
La riforma del 2015
Anche per l'appello la legge n. 47/2015 è intervenuta sui termini processuali:
- il tribunale è tenuto a decidere entro 20 giorni dalla ricezione degli atti;
- il deposito della decisione deve avvenire entro 30 giorni dalla decisione, prorogabili a 45 se la motivazione appare particolarmente complessa.
Il ricorso per Cassazione
Il ricorso per Cassazione di cui all'art. 311 c.p.p. può essere proposto dal PM che ha chiesto l'applicazione della misura cautelate, dell'imputato e del suo difensore, nei confronti delle ordinanze del tribunale emesse in virtù del riesame o dell'appello. La presentazione del ricorso deve avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione o dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento. I motivi del ricorso, limitati alla violazione di legge o al difetto di motivazione fanno si che l'esame della Corte di Cassazione abbia ad oggetto la congruità logico-giuridica della motivazione alla mancata risposta ad una specifica rimostranza fatta valere con il riesame o con l'appello o a situazioni di travisamento della prova, (menzione di una prova mai assunta o di mancata considerazione di una prova assunta) decisivi ai fini del decidere.
Il secondo comma dell'art. 311, dedicato al ricorso per saltum, prevede la possibilità per l'imputato di rinunciare al riesame, rivolgendosi direttamente alla Cassazione.
Nel caso in cui, su ricorso dell'imputato, la Cassazione annulli con rinvio un'ordinanza con cui era stata disposta una misura cautelare, se il giudice del rinvio non decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti e non deposita in cancelleria entro 30 giorni dal decisione, la misura coercitiva perde efficacia.
Qualche anno fa, la sentenza n. 53203 del 22 novembre 2017 della Cassazione penale ha interpretato la legge 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., disponendo che il ricorso in Cassazione avverso le misure cautelari può ancora essere esperito personalmente dall'imputato, a differenza degli altri casi, in cui tale facoltà è riservata ai difensori iscritti nell'albo degli avvocati cassazionisti.
di Annamaria Villafrate
Data: 12 maggio 2021