Mezzi d'impugnazione delle misure cautelari reali
Le misure cautelari personali possono essere sottoposte a riesame, appellate o impugnate davanti alla Corte di Cassazione per violazione di legge
Riesame: art. 324 c.p.p.
La richiesta di riesame si propone dinanzi al Tribunale collegiale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento entro 10 giorni "dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro".
Depositato il ricorso, la cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.
Il procedimento si svolge in camera di consiglio e almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza viene comunicato al PM e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta di riesame. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano in cancelleria. Al termine del procedimento il giudice, può anche revocare parzialmente il provvedimento di sequestro o non disporre la revoca nei casi indicati dall'art. 240 comma 2 c.p. Se in sede di riesame viene contestata la proprietà dei beni oggetto di sequestro, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, conservando la misura cautelare.
Appello: art. 322 bis c.p.p.
Fuori dei casi previsti dall'art. 322 c.p.p, che disciplina il riesame del decreto di sequestro preventivo, il PM, l'imputato e il suo difensore, la persona a cui le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca emesso dal PM. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 310 c.p.p che disciplina l'appello delle misure cautelari personali.
Ricorso per Cassazione: art. 325 c.p.p.
Il ricorso per cassazione può essere esperito contro le ordinanze emesse al termine dell'appello e del riesame e come per le misure cautelari personali, è previsto anche un ricorso per saltum. Possono proporre ricorso in Cassazione il PM, l'imputato e il suo difensore, la persona a cui le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione solo per violazione di legge. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
di Annamaria Villafrate
Data: 12 maggio 2021