Le indagini della polizia giudiziaria
Cosa fa la polizia giudiziaria - Le fonti di prova raccolte dalla polizia giudiziaria
- Attività formali di indagine
- Attività ad iniziativa successiva
- Il fascicolo delle indagini
Cosa fa la polizia giudiziaria
La polizia giudiziaria, nel nostro sistema giuridico, svolge un ruolo fondamentale, in quanto è tenuta:
- a prendere notizia dei reati,
- a impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,
- a ricercarne gli autori,
- a compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova,
- a raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale,
- a svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
Suo pertanto è anche il compito di compiere, di propria iniziativa, degli atti di indagine preliminare, sia prima che dopo aver comunicato la notizia di reato acquisita al P.M. e prima che quest'ultimo assuma la direzione delle indagini stesse.
Le fonti di prova raccolte dalla polizia giudiziaria
In particolare, la polizia giudiziaria deve raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole, compiendo, tra le altre, le seguenti attività:
- ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato;
- conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
- ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
- compimento degli atti urgenti.
Attività formali di indagine
Nello svolgimento di tale compito, la P.G. compie sia un'attività formale d'indagine, consistente in atti specificamente regolati dalla legge, sia un'attività informale, costituita da atti non implicanti l'esercizio di poteri autoritativi.
Vediamo quali sono le attività formali d'indagine, disciplinate dal codice di procedura penale.
Identificazione della persona indagata e di quelle informate dei fatti
Innanzitutto, la polizia giudiziaria procede a identificare la persona sottoposta a indagini e le persone informate dei fatti per le stesse rilevanti.
Tale attività può essere compiuta "eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti" (art. 349 c.p.p.).
Accompagnamento nei propri uffici
Le persone che rifiutano di farsi identificare o forniscono generalità o documenti di identificazione che si ritengono falsi (art. 349 c.p.p.) possono essere accompagnate dalla polizia giudiziaria presso i propri uffici e permanervi per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione e, comunque, per non più di dodici ore o di ventiquattro ore se l'identificazione è particolarmente complessa o se serve l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete.
Assunzione di sommarie informazioni dalla persona indagata
La polizia giudiziaria può poi assumere delle sommarie informazioni dalla persona indagata, a condizione che questa non si trovi in stato di arresto o fermo e che sia presente il suo difensore (art. 350 c.p.p.). Le informazioni assunte hanno valenza investigativa e non possono essere preordinate a costituire prova.
Assunzione di sommarie informazioni sul luogo e nell'immediatezza del fatto
Sul luogo e nell'immediatezza del fatto è possibile assumere sommarie informazioni dall'indagato anche se questo non si trova in stato di libertà e in assenza del suo difensore. Di tali notizie, utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, "è vietata ogni documentazione e utilizzazione" (art. 350 c.p.p.).
Ricezione di dichiarazioni spontanee dall'indagato
L'indagato può inoltre rendere dichiarazioni spontanee alla p.g. anche se non si trova in stato di libertà e in assenza del difensore (art. 350 c.p.p.). Tali informazioni sono utilizzabili sia nella fase delle indagini preliminari che in quella dibattimentale come fonti di prova, ma solo dopo le contestazioni.
Altre sommarie informazioni
La polizia giudiziaria può assumere sommarie informazioni anche da altre persone (art. 351 c.p.p.). In particolare è possibile assumerle dalle persone che possono riferire circostanze utili e poi verbalizzarle e acquisirle al fascicolo del pubblico ministero.
Il codice di rito consente inoltre l'assunzione di sommarie informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, purché assistite da un difensore.
Tutte tali ulteriori informazioni sono utilizzabili nel dibattimento ai soli fini della contestazione come prova della credibilità.
Perquisizione personale o locale
Tra le attività formali di indagine della polizia giudiziaria vi è anche la perquisizione personale o locale (art. 352 c.p.p.). Ad essa la P.G. può procedere su delega del P.M. o di propria iniziativa in caso di flagranza di reato o di evasione quando sussiste il "fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso". Il difensore ha facoltà di assistere alla perquisizione senza diritto di essere preventivamente avvisato.
Nel caso in cui la P.G. agisca di propria iniziativa il verbale di perquisizione va convalidato entro 48 ore dal P.M..
Acquisizione di plichi o di corrispondenza
La polizia giudiziaria può poi procedere all'acquisizione di plichi o di corrispondenza da trasmettere al P.M. perché proceda al loro sequestro (art. 353 c.p.p.). Se la P.G. "ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo (…) informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata e l'accertamento del contenuto".
Se l'acquisizione ha ad oggetto lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il sequestro, la P.G., in caso di urgenza, ordina a chi è preposto al servizio postale di sospendere l'inoltro in attesa che il pubblico ministero disponga il sequestro. Se questo non è disposto entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.
Accertamenti urgenti e sequestro
Infine, quando vi è pericolo che le tracce e le cose pertinenti al reato si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e che lo stato dei luoghi e delle cose venga mutato prima dell'intervento del P.M., la polizia giudiziari procede agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone e, se del caso, sequestra il corpo del reato e le cose a questo pertinenti (art. 354 c.p.p.). Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato.
Nel caso in cui la P.G. proceda a sequestro agendo di propria iniziativa, deve trasmettere il verbale al P.M. senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore. Il pubblico ministero, a questo punto, ha le ulteriori quarantotto ore di tempo per convalidare il sequestro o disporre la restituzione delle cose sequestrate.
Attività ad iniziativa successiva
Si è detto che la polizia giudiziaria ha, tra gli altri, il compito di compiere, di propria iniziativa, alcuni atti di indagine preliminare, prima che il P.M. assuma la direzione delle indagini stesse.
Tuttavia, anche dopo che il P.M. ha assunto la direzione delle indagini la P.G. continua a operare compiendo le cc.dd. attività ad iniziativa successiva, ovverosia:
- gli atti che le vengono specificamente delegati dal P.M. ivi compresi "gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore" (art. 370 c.p.p.);
- gli atti necessari per ottemperare alle direttive di indagine impartite dal P.M. (art. 348 c.p.p.);
- gli atti estranei a tali direttive ma necessari per accertare i reati o richiesti dagli elementi successivamente emersi (art. 348 c.p.p.).
Il fascicolo delle indagini
Tutti gli atti di indagine preliminare svolti dalla polizia giudiziaria devono essere documentati e successivamente trasmessi al P.M. (art. 357 c.p.p.) e inseriti nel fascicolo delle indagini secondo le seguenti modalità:
- redazione di un verbale dei seguenti atti:
- denunce, querele e istanze presentate oralmente;
- sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona indagata;
- informazioni assunte da persone informate dei fatti, imputate in un procedimento connesso o imputate di un reato collegato a quello per cui si procede;
- perquisizioni e sequestri;
- identificazione di persone, acquisizione e apertura di plichi, fermo di corrispondenza, rilievi e accertamenti sullo stato di persone, cose e luoghi;
- atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
- annotazione sommaria di tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.
Data: 12 maggio 2021