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La remissione della querela

La remissione della querela è l'atto con il quale il soggetto che ha sporto querela manifesta la volontà che l’autore non venga perseguito penalmente
Guida di procedura penale

Natura giuridica e caratteri

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La remissione ha natura giuridica di atto di revoca della querela che, una volta accettato dal querelato, determina la cessazione dell'azione penale precedentemente iniziata e l'estinzione del reato (Corte Cost. n. 211/1995).

Ai sensi dell'art. 152, terzo comma, c.p., la remissione può essere effettuata in qualsiasi momento (in ogni stato e grado del procedimento), fino a quando non è intervenuta una sentenza di condanna, da intendersi come condanna definitiva (Cass. n. 21520/2002), salvo i casi in cui la legge disponga diversamente.

La remissione, inoltre, non può essere sottoposta a termini o a condizioni.

Legittimazione attiva

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La remissione può essere presentata personalmente dal querelante o dal difensore munito di apposita procura speciale.

A seguito della sentenza n. 151/1975 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 156 c.p., inoltre, il diritto di remissione della querela, successivamente alla morte della persona offesa, può essere esercitato anche dagli eredi, allorché tutti siano d'accordo.

Remissione processuale ed extraprocessuale

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Per l'art. 152, 2° comma, c.p., la remissione può essere sia processuale che extraprocessuale.

Remissione querela processuale

Nel primo caso, è fatta in sede di processo, nel corso del giudizio e va effettuata con le stesse forme della rinuncia espressa alla querela (cfr. art. 340 c.p.p.).

Remissione querela extraprocessuale

La remissione extraprocessuale invece, ovvero quella resa al di fuori del processo, ex art. 152, 3° comma, c.p., può essere espressa o tacita; quest'ultima può essere desunta dall'adozione di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

In merito, la giurisprudenza ha sempre richiesto che la manifestazione di volontà del querelante di non voler proseguire l'azione penale emerga da "fatti univoci e non suscettibili di diversa interpretazione" (Cass. n. 7936/1983), escludendo generalmente gli atti di mera natura omissiva, come la mancata comparizione della persona offesa nel dibattimento (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 46088/2008; Cass. n. 46808/2005).

Tuttavia, per parte della giurisprudenza, l'assenza del querelante all'udienza può integrare gli estremi della remissione tacita, laddove lo stesso sia stato previamente ed espressamente avvisato che tale eventuale assenza possa essere interpretata come atto tacito di remissione della querela, "sempre che egli abbia personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta" (Cass. n. 14063/2008).

In ogni caso, l'accertamento degli elementi e delle circostanze di fatto da cui può desumersi la volontà tacita di remissione della querela, laddove sorretto da motivazioni plausibili e scevro da errori di diritto, è rimesso alla valutazione insindacabile del giudice di merito (Cass. n. 20018/2008).

Ancor più recentemente la Giurisprudenza di legittimità è arrivata ad ammettere come rappresenti una forma di remissione tacita della querela la condotta del querelante il quale non compaia personalmente all'udienza dibattimentale pur se espressamente avvertito e diffidato dal Giudice sul fatto che un'eventuale sua assenza potrebbe essere interpretata come manifestazione di volontà di non persistere nella querela proposta (ex multis Cass. sez. un. n. 31668/2016).

L'accettazione della remissione di querela

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Affinché la remissione della querela acquisti efficacia, determinando l'estinzione del reato, è necessario che la stessa sia accettata dal querelato, il quale potrebbe invece avere interesse a dimostrare la propria innocenza rispetto ai fatti posti a fondamento dell'imputazione.

Ex art. 155, 1° comma, c.p., infatti, "la remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata".

Analogamente alla dichiarazione di remissione, anche quella di accettazione, ove effettuata nel processo, deve rivestire le stesse forme previste per la rinuncia espressa alla querela.

L'accettazione tacita invece può essere desunta anche da fatti incompatibili con la volontà di ricusare la remissione.

Non è richiesta pertanto una formale accettazione, essendo sufficiente che non vi sia una ricusa espressa o tacita da parte del querelato (Cass. n. 28571/2009).

Da ciò deriva che può integrare l'accettazione della remissione tacita della querela anche la mancata comparizione del querelato, al quale sia stata preventivamente comunicata l'intervenuta remissione, all'udienza fissata (Cass. n. 19568/2010), in quanto in mancanza di altri elementi di segno positivo della volontà dell'imputato di continuare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza, la sua assenza o contumacia può essere apprezzata (per facta concludentia) come accettazione tacita della remissione di querela (cfr. Cass. n. 11895/2010; contra, ex multis, Cass. n. 34124/2009).

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Le spese

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In precedenza poste a carico del querelante, in seguito all'entrata in vigore della l. n. 205/1999, le spese del procedimento, in caso di remissione della querela, gravano sul querelato, salvo diverso accordo delle parti esplicitamente convenuto nell'atto di remissione stesso (cfr. art. 340, 4° comma, c.p.p.).

Esclusione ed estensione

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L'istituto della remissione non opera nei confronti delle querele riguardanti i casi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni, che rimangono irrevocabili.

Al pari della querela, la remissione si caratterizza per avere effetto estensivo.

Secondo il disposto dell'art. 155, 2° comma, c.p., "la remissione fatta a favore di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti", salvo che al soggetto che l'abbia ricusata verso il quale non produce effetto. 

Vedi anche: La querela - guida legale


Fac-simile remissione querela con pedissequa accettazione

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Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ________

Dichiarazione di remissione della querela

Procedimento n.______

Il sottoscritto ___________________ (indicare tutte le generalità della parte e l'eventuale domicilio eletto presso un difensore)

Premesso che:

In data _______________ ha sporto formale querela nei confronti di ________________ (indicare generalità) per il reato previsto e punito dall'art. _______.

E' ora intenzione del sottoscritto rimettere la suddetta querela

Dichiara

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 340 del codice di procedura penale, di rimettere la querela sporta nei confronti di _______.

Spese a carico del querelato.

Data, città e firma del querelante


Dichiarazione di accettazione della remissione della querela

Il sottoscritto ____________ (indicare generalità del querelato) preso atto della dichiarazione di remissione della querela presentata da __________________ 

dichiara 

di accettare la remissione della querela.

Data, città e firma del querelato ________

Data: 12 maggio 2021