Le misure cautelari personali
Le misure cautelari personali sono quelle che incidono sulla persona di chi le subisce. Per tale ragione sono assoggettate a una rigida disciplina
- Misure cautelari personali: inquadramento normativo
- Misure cautelari personali: principi di applicazione
- Misure cautelari personali: criteri di scelta
Misure cautelari personali: inquadramento normativo
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L'applicazione delle misure cautelari personali che, come previsto dall'art. 272 c.p.p, limitano la libertà della persona, è possibile solo seguendo le regole stabilite dal titolo I, del libro IV del Codice di procedura penale, dedicato appunto alle “Misure cautelari personali".
Misure cautelari personali: principi di applicazione
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Il Capo I del titolo I contiene le disposizioni generali, che sanciscono i principi comuni e le condizioni che regolano l'applicazione delle misure cautelari personali.
Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti aspetti:
- principio di legalità e tassatività, sancito dall'art. 272 c.p.p che testualmente recita: "Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo". Questo significa che le misure cautelari sono solo quelle tassativamente previste dal titolo I, libro IV c.p.p e che possono essere applicate dall'autorità giudiziaria solo nei casi previsti dalla legge, per le finalità stabilite dal legislatore. In questo modo il codice di procedura attua pienamente i principi di legge e di giurisdizione che l'art. 13 della Costituzione prevede nel caso in cui risulti necessario porre dei limiti alla libertà della persona;
- sussistenza del fumus commissi delicti, ossia la presenza di gravi indizi di colpevolezza, come previsto dall'art. 273 c.p.p secondo il quale "Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza".
- assenza di cause di giustificazione, di non punibilità, o la presenza di una causa di estinzione del reato o della pena da irrogare. Il comma 2 dell'art. 273 c.p.p prevede infatti che: "Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata".
- presenza di precise esigenze cautelari che, come previsto dall'art. 274 c.p.p sono:
- pericolo di inquinamento delle prove o come meglio precisato dal punto a) "situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova";
- fuga o pericolo di fuga dell'imputato "sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione";
- tutela della collettività quando "sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede".
Misure cautelari personali: criteri di scelta
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Nell'applicare le misure cautelare il giudice deve attenersi ai seguenti criteri:
- adeguatezza: come previsto dal comma 1 dell'art 275 c.p.p "Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto";
- proporzionalità: ai sensi del comma 2 dell'art. 275 c.p.p "Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata";
- gradualità: il comma 3 dell'art. 275 c.p.p prevede che "La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata";
- salvaguardia dei diritti: l'art. 277 c.p.p sancisce che "Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto";
- determinazione della pena: come stabilisce l'art. 278 c.p.p "Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato".
di Annamaria Villafrate
Data: 5 maggio 2021