Le misure cautelari
- Misure cautelari: cosa sono
- Misure cautelari: finalità
- Misure cautelari: tipi
- Approfondimenti sulle misure cautelari
Misure cautelari: cosa sono
Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi, disposti dall'autorità giudiziaria, di solito "a sorpresa", ogniqualvolta ravvisi il pericolo, che durante le indagini preliminari o nel corso del processo, possano verificarsi eventi capaci di compromettere la funzione giurisdizionale.
La loro emanazione da parte del giudice avviene in base a una valutazione superficiale, ma necessaria, al fine di non compromettere il corretto svolgimento del procedimento.
Misure cautelari: finalità
La ratio delle misure cautelari è quella di garantire l'effettività della giurisdizione e la decisione finale, messe a rischio dalle tempistiche procedurali. Per questo si dice che le misure cautelari "anticipano" in qualche modo quello che sarà l'esito del giudizio. A fare da contraltare a questo effetto anticipatorio c'è la superficialità dell'accertamento che conduce alla loro emanazione, ma che in fase di giudizio verrà approfondito.
Misure cautelari: tipi
Il codice di procedura prevede due tipi di misure cautelari:
- quelle personali, che incidono sulla libertà dell'indagato
- quelle reali, che si ripercuotono sulla facoltà di disporre liberamente dei suoi beni.
Misure cautelari personali
Le misure cautelari personali incidono sulla libertà personale dell'indagato o sulla libertà di svolgere la propria attività lavorativa o professionale. Le prime hanno natura coercitiva, le seconde interdittiva.
Sono misure cautelari personali coercitive:
- divieto di espatrio (art. 281 c.p.p);
- obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p);
- allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p);
- divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p);
- divieto e obbligo di dimora (art 283 c.p.p);
- arresti domiciliari (art. 284 c.p.p);
- custodia cautelare in carcere (art 285 c.p.p);
- custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (art. 285 bis c.p.p);
- custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p).
Sono misure cautelari personali interdittive:
- sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 288 c.p.p);
- sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p);
- divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p).
Misure cautelari reali
Le misure cautelari reali sottopongono a un vincolo determinati beni dell'indagato o comunque a lui riconducibili, impedendogli di disporne liberamente. Il codice di procedura penale prevede due tipi di misure cautelari reali:
- il sequestro conservativo (art. 316 e ss c.p.p);
- il sequestro preventivo (art. 321 e ss c.p.p).
Approfondimenti sulle misure cautelari
- Le misure cautelari personali
- Le misure cautelari personali coercitive
- Le misure cautelari personali interdittive
- Mezzi di impugnazione delle misure cautelari personali
- Misure cautelari reali: sequestro conservativo e sequestro preventivo
- Mezzi di impugnazione delle misure cautelari reali
- Il testo degli articoli 316 e ss. c.p.p.
di Annamaria Villafrate
Data: 5 maggio 2021