Notizia di reato
- Cos'è la notizia di reato
- Gli effetti della notizia di reato
- Le forme della notizia di reato
- L'informativa della polizia giudiziaria
Cos'è la notizia di reato
La notizia di reato è anche denominata notitia criminis.
Si parla di:
- notizia specifica, se il reato denunciato è stato commesso da una o più persone identificate, o di
- notizia generica, se gli autori dell'illecito non sono individuati.
Il codice di procedura penale disciplina la notizia di reato a partire dall'articolo 330, precisando sin da subito che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono sia prendere notizia dei reati di propria iniziativa che ricevere le notizie di reato nelle modalità disciplinate dal codice stesso.
Effetti della notizia di reato
Una volta ricevuta una notizia di reato, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria devono iscriverla immediatamente nell'apposito registro, precisando anche il nome della persona alla quale è attribuito l'illecito, contestualmente (se si tratta di notizia specifica) o dal momento in cui risulta (se si tratta di notizia generica).
Con l'iscrizione si aprono le indagini preliminari e iniziano a decorrere i relativi termini.
Aggiornamento del registro delle notizie di reato
Deve precisarsi, a questo proposito, che nel caso in cui nel corso delle indagini preliminari il fatto illecito muti la propria qualificazione giuridica o risulti diversamente circostanziato, il pubblico ministero non procede a una nuova iscrizione ma si limita ad aggiornare le precedenti.
I diversi registri delle notizie di reato
Attualmente, presso le Procure della Repubblica, sono tenuti diversi registri delle notizie di reato, ovverosia:
- il registro delle notizie di reato a carico di persone note (modello 21);
- il registro delle notizie di reato a carico di persone ignote (modello 44);
- il registro delle notizie di reato per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace (modello 21 bis);
- il registro delle notizie anonime di reato (modello 46).
Ad essi si affianca il registro degli atti che non costituiscono una notizia reato (modello 45).
Informazioni sulle iscrizioni
Le iscrizioni delle notizie di reato sull'apposito registro sono comunicate, su richiesta:
- alla persona alla quale è attribuito il reato,
- alla persona offesa,
- ai rispettivi difensori.
Fanno eccezione le ipotesi in cui si procede per uno dei delitti indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovverosia quelli per i quali la durata massima delle indagini preliminari è innalzata dagli ordinari diciotto mesi ai due anni.
Si tratta, ad esempio, dei casi di associazione a delinquere per i quali è previsto l'arresto il flagranza di reato, dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, dell'omicidio, del sequestro di persona a scopo di estorsione e così via.
In generale, comunque, il pubblico ministero può, con decreto motivato, disporre il segreto sulle iscrizioni, per un periodo massimo di tre mesi non rinnovabile.
Informazione della persona offesa
Decorsi sei mesi da quando ha presentato la denuncia o la querela, la persona offesa dal reato può invece chiedere di essere informata sullo stato del procedimento rivolgendosi all'autorità che ha in carico il procedimento, purché ciò non arrechi pregiudizio al segreto investigativo.
Forme della notizia di reato
Le notizie di reato espressamente disciplinate come tali nel titolo dedicato del codice di procedura penale sono solo due, ovverosia la denuncia e il referto.
Ad esse si affiancano, tuttavia, i diversi ulteriori atti che contengono l'informativa circa il compimento di un illecito penale, disciplinati altrove nel codice, quali la querela, l'istanza, la richiesta di procedimento e l'autorizzazione a procedere. Rilevano, inoltre, le cosiddette notizie di reato innominate o atipiche, non disciplinate dalla legge, come la comunicazione anonima, la notizia confidenziale, la sorpresa in flagranza, la notizia di stampa e così via.
Soffermiamoci sulle forme della notizia di reato espressamente disciplinate come tali dal codice di rito.
La denuncia
La denuncia è la dichiarazione con la quale un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) o un soggetto privato (art. 333 c.p.p.) portano a conoscenza del P.M. o della P.G. l'avvenuta commissione di un reato perseguibile d'ufficio.
Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio la denuncia, che deve essere in forma scritta e "presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria", è sempre obbligatoria, anche quando non è individuata la persona alla quale è attribuito il reato e anche se il fatto emerge nel corso di un procedimento civile o amministrativo. Nel caso in cui le persone obbligate alla denuncia sono più di una per il medesimo fatto, l'atto può anche essere unico.
Per i privati, invece, la denuncia, che deve essere presentata "oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale", è facoltativa, fatta eccezione per alcune ipotesi tassative in cui diventa obbligatoria (come i reati contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo, il sequestro di persona a scopo di estorsione, ecc.).
La denuncia presentata per iscritto deve essere sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale, mentre le denunce anonime non possono essere utilizzate, salvo che le stesse non costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.
Il contenuto della denuncia
La denuncia, in ogni caso, deve contenere:
- l'esposizione degli elementi essenziali del fatto,
- l'indicazione del giorno dell'acquisizione della notizia,
- l'indicazione delle fonti di prova già note.
A tali elementi, ove possibile, si affiancano le generalità, il domicilio e tutti gli ulteriori elementi utili a identificare la persona alla quale il fatto è attribuito, la persona offesa e coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Il referto
Il referto, invece, è la segnalazione che l'esercente una professione sanitaria deve fare al P.M. o alla P.G. quando abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio. Se nella medesima occasione l'assistenza è stata prestata da più persone, l'obbligo di referto grava su ognuna di esse, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.
Chi ha l'obbligo di referto è tenuto a farlo pervenire entro quarantotto ore o immediatamente, se vi è pericolo nel ritardo, indicando la persona alla quale è stata prestata assistenza e, ove possibile, "le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento". Nel referto vanno inoltre riportate tutte le notizie idonee a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
Legittimato a ricevere il referto è il pubblico ministero o qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui l'esercente una professione sanitaria ha prestato la propria opera o assistenza o, in loro mancanza, l'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
Informativa della polizia giudiziaria
Quando la notizia di reato è acquisita dalla polizia giudiziaria, quest'ultima è tenuta a riferirne senza ritardo al pubblico ministero, per iscritto.
In particolare, la P.G. deve comunicare gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti sino a quel momento e indicare le fonti di prova e le attività compiute, trasmettendone la relativa documentazione.
Quando è possibile, poi, la polizia giudiziaria deve comunicare al P.M. "le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti".
Data aggiornamento: 12 marzo 2023