Opposizione alla richiesta di archiviazione
- Termine per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione
- Inosservanza del termine per l'opposizione
- Investigazione suppletiva e relativi elementi di prova
- Controllo sull'ammissibilità dell'opposizione
- Fac-simile di opposizione alla richiesta di archiviazione
Termine per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione
Al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero è tenuto ad esprimersi sulla fondatezza della notitia criminis valutando, ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p., l'idoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.
Qualora tale valutazione abbia esito negativo, il pubblico ministero formula ex art. 408 c.p.p. una richiesta di archiviazione da presentare al giudice per le indagini preliminari unitamente al fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini effettuate e i verbali degli atti compiuti dinanzi al g.i.p.
Se la persona offesa, nella notizia di reato (con la presentazione della denuncia-querela) o successivamente (ma comunque non più tardi della trasmissione della richiesta di archiviazione al g.i.p.), ha dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, il pubblico ministero deve altresì provvedere a notificarle l'avviso della suddetta richiesta precisando che, nel termine di venti giorni(1), la medesima persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione alla richiesta di archiviazione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
Inosservanza del termine per l'opposizione alla richiesta di archiviazione
L'inosservanza del termine indicato per la presentazione dell'opposizione non comporta decadenze per la persona offesa, purché l'opposizione stessa venga presentata prima della pronuncia del g.i.p. sull'ammissibilità o meno della richiesta di archiviazione. Vale, tuttavia, la seguente precisazione: mentre l'opposizione tempestiva va depositata nella segreteria del p.m., l'opposizione tardiva va depositata nella cancelleria del g.i.p.
Investigazione suppletiva e relativi elementi di prova
In ogni caso, l'opposizione alla richiesta di archiviazione deve contenere, a pena di inammissibilità, gli elementi indicati dall'art. 410 c.p.p. e, più precisamente, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. Il requisito delle investigazioni suppletive, in particolare, può essere assolto non soltanto attraverso l'indicazione di investigazioni nuove e quindi fino a quel momento non svolte, ma anche attraverso l'indicazione di investigazioni integrative e quindi, benché svolte, da approfondire. Ciò significa, ad esempio, che la persona offesa può sempre indicare nuovi testimoni, ma anche che può richiedere che vengano sentiti quelli già ascoltati, indicando eventuali circostanze diverse sulle quali raccogliere le informazioni. In questo senso, appare evidente come l'opposizione non assolva unicamente la funzione di assicurare il diritto di difesa della persona offesa, ma miri altresì a stimolare il controllo della magistratura giudicante sull'operato di quella requirente.
Controllo su ammissibilità opposizione richiesta archiviazione
Il giudice esercita il proprio controllo anche sull'ammissibilità dell'opposizione: se non ravvisa la sussistenza dei requisiti contenutistici di cui all'art. 410 c.p.p. e ritiene la notizia di reato infondata, dispone con decreto motivato l'archiviazione del procedimento e restituisce gli atti al p.m. Al contrario, quando l'opposizione è ritenuta ammissibile, il giudice fissa un'udienza in camera di consiglio della quale vengono avvisati p.m., persona sottoposta alle indagini e persona offesa al cui termine deciderà con ordinanza se disporre la prosecuzione delle indagini (fissando il termine indispensabile per il loro adempimento) ovvero ordinare la formulazione del capo di imputazione.
Lo sai che:
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che ai fini dell'eventuale ammissibilità di un'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sola pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti; deve ritenersi di conseguenza illegittimo un provvedimento di archiviazione che sia emesso unicamente in base ad un valutazione di merito degli atti con la quale si anticipa in via prognostica l'incidenza probatoria delle indagini richieste che non può trovare accoglimento in sede di verifica del diritto della parte offesa al contraddittorio camerale (Cass. n. 6587/2017).
1) NB: il comma 3-bis dell'articolo 408 c.p.p. stabilisce che: "Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.
Data: 18 maggio 2021