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La parte civile nel processo penale

La parte civile è il soggetto danneggiato dal reato (o il suo successore) che introduce l'azione civile all'interno del processo penale

Chi è la parte civile

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La parte civile è il soggetto che, con la propria costituzione nel giudizio penale, manifesta la propria volontà di ottenere dall'imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei danni prodotti dal reato, il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui il danneggiato sia stato eventualmente privato in seguito al reato. 

La relativa disciplina è contenuta negli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale.

Chi può costituirsi parte civile

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Il danneggiato dal reato o i suoi successori universali, tuttavia, non possono costituirsi parte civile se non hanno il libero esercizio dei diritti e non sono rappresentati, autorizzati o assistiti nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.

In caso di urgenza, il Pubblico Ministero, in assenza della persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza del danneggiato o se vi è conflitto di interessi tra i due, può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. Possono chiedere la nomina anche il soggetto che deve essere rappresentato o assistito o i suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, il rappresentante.

Azione civile esercitata dal PM

Se poi vi è assoluta urgenza, il Pubblico Ministero può esercitare egli stesso l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore, in attesa dell'intervento del oggetto al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza o del curatore speciale.

La costituzione di parte civile

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Come detto sopra, si diventa parte civile nel processo penale con la costituzione di parte civile, che produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Si tratta, nella sostanza, di un atto che deve rispettare alcuni requisiti di forma e di cui è possibile vedere un esempio nella sezione dei formulari giuridici alla voce "atto di costituzione di parte civile".

Contenuto dell'atto

Secondo quanto previsto dall'articolo 78 del codice di rito, la costituzione di parte civile deve contenere, a pena di inammissibilità:

  • le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
  • le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali mediante le quali può essere identificato;
  • il nome e il cognome del difensore;
  • l'indicazione della procura (se non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile va depositata in cancelleria o presentata in udienza con la dichiarazione di costituzione della parte civile);
  • le ragioni a sostegno della domanda;
  • la sottoscrizione del difensore.

 

Notifica della costituzione di parte civile

La dichiarazione di costituzione di parte civile può essere presentata sia in udienza che fuori udienza.

In tale secondo caso la parte civile deve provvedere a notificarla alle altre parti del giudizio, rispetto alle quali la costituzione produce quindi effetto dal giorno in cui è eseguita la notificazione.

Parte civile: termini per la costituzione

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Resta comunque fermo che il soggetto danneggiato dal reato può costituirsi parte civile solo entro termini precisi.

In particolare, la costituzione può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti per la costituzione delle parti dall'articolo 484 del codice di procedura penale, a pena di decadenza.

Resta comunque fermo il fatto che, se la costituzione avviene oltre il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, dei periti o dei consulenti tecnici.

Cause di estinzione dell'azione civile

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Va infine detto che, in alcuni casi, l'azione civile introdotta nel processo penale si estingue. Ci si riferisce, nel dettaglio, alle seguenti ipotesi:

  • esclusione della parte civile richiesta dal P.M., dall'imputato e dal responsabile civile ai sensi dell'articolo 80 del codice di procedura civile o disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 81 (con ordinanza fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado);
  • revoca della costituzione ai sensi dell'articolo 82 del codice di procedura penale e, quindi, o espressa (ammessa in ogni stato e grado del procedimento e contenuta in una dichiarazione orale o scritta della parte o di un suo procuratore speciale) o tacita (desunta dalla circostanza che la parte civile abbia omesso di presentare le conclusioni o abbia promosso l'azione dinanzi al giudice civile).

Giurisprudenza sulla parte civile

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Cassazione penale Sezione VI sentenza del 18/02/2021, n. 2021 

In ossequio al tenore letterale dell'art. 82, connma 1, cod. proc. pen., la revoca della costituzione di parte civile è valida e giuridicamente efficace soltanto se compiuta mediante dichiarazione personale, o a mezzo di procuratore speciale, presentata al Cancelliere dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale è pendente il procedimento, che la riceve e la rende autentica, con il logico corollario che la rinuncia effettuata mediante una dichiarazione a firma autenticata dal difensore, fatta pervenire al giudice, è priva di valore e non può valere come revoca della costituzione.

Cassazione penale Sezione IV sentenza del 20/01/2017,  n. 6380

In tema di esercizio dell'azione civile nel processo penale, la parte civile può limitarsi ad allegare genericamente di aver subito un danno dal reato, senza incorrere in alcuna nullità, in quanto il giudice ha sempre la possibilità di pronunciare condanna generica, là dove ritenga che le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno con conseguenti effetti sull'onere di allegazione e prova spettante alla parte civile.

Cassazione penale Sezione II sentenza del 12/05/2016 n. 22473 

La costituzione di parte civile è ammissibile ancorché la sottoscrizione del difensore sia apposta esclusivamente in calce alla procura speciale rilasciata dalla persona offesa e non alla dichiarazione di costituzione sottoscritta dal solo interessato, considerato che essa è sufficiente ad integrare il requisito della sottoscrizione del difensore in calce all'atto di costituzione, previsto dall'art. 78, comma primo, lett. e) c.p.p..

Cassazione penale Sezione V sentenza del 28/10/2015 n. 10426 

Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (legitimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto solo per quest'ultimo l'art. 102 c.p.p. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri dei difensore, con la conseguenza che il sostituto processuale non è legittimato a esercitare l'azione civile nel processo penale.

Cassazione penale Sezione II sentenza del 21/10/2015 n. 44660 

In tema di costituzione di parte civile, l'esistenza in calce o a margine della procura speciale della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sé.

Cassazione penale Sezione II sentenza del 30/04/2015 n. 34147

È ammissibile la costituzione di parte civile formalizzata facendo riferimento alla generalità degli imputati di una specifica imputazione, poiché destinatari dll'azione civile sono identificabili "ex actis" senza incertezze.

Cassazione penale Sezione IV sentenza del 22/04/2015 n. 24455

L'assenza di legittimazione all'esercizio dell'azione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali, è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente.

Cassazione penale Sezione II sentenza del 22/01/2015 n. 9933

Nel caso di fatto diverso a seguito di contestazione suppletiva effettuata dal p.m. in udienza, la parte civile già costituita non deve rinnovare la costituzione, ma può limitarsi a modificare nelle conclusioni la domanda già proposta sia con riferimento alla "causa petendi", che al "petitum".

Cassazione penale Sezione II sentenza del 22/01/2015 n. 9933 

Nel caso in cui sia contestato in udienza un nuovo reato, la parte civile già costituita non deve rinnovare la costituzione in relazione a tale nuova contestazione, ben potendo limitarsi ad estendere nelle conclusioni la domanda già proposta sia con riferimento alla "causa petendi" che al "petitum".

Data 5 maggio 2021

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