Ausiliari del giudice
Il sesto capo del codice è dedicato agli ausiliari del giudice. L’art. 19 stabilisce che il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o più consulenti. All’art. 20 troviamo l’obbligo di assumere l’incarico: il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli appositi albi, hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo. L’art. 21 aggiunge prevede la possibilità di ricusare anche il consulente o il verificatore del giudice. Queste figure possono essere ricusate dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e, in merito alla decisione sulla ricusazione ha cognizione il giudice che l'ha nominato. Il capo Vi si conclude con l’art. 21 in cui viene stabilito che il giudice amministrativo, può nominare un commissario ad acta, nel caso in cui si debba sostituire all’amministrazione. L’art. precisa che in questa situazione si applica la disciplina prevista dall’art. 20, comma 2 di questo codice e cioè la disciplina della ricusazione prevista per gli ausiliari del giudice.