Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità. Pluralità di domande e conversione delle azioni.
Secondo l’art. 31, nel momento in cui siano decorsi i termini per la conclusione del procedimento, l’interessato può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. (Il secondo comma spiega che l’azione può essere proposta fino a quando perdura l’inadempimento ed entro una anno dalla scadenza del termine di conclusione del provvedimento. Sempre il secondo comma precisa però, qualora dovessero essere scaduto i termini sopra indicati, è fatta salva la possibilità di riproporre l’istanza di avvio del procedimento, se ne ricorrano i presupposti.). In questi casi, il giudice si
può pronunciare sulla fondatezza solo in caso di attività vincolata o nel caso in cui non residuino margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori da parte dell’amministrazione.
Per quanto riguarda l’azione per far valere le nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Queste disposizioni non si applicano alle nullità di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), (nullità degli atti in violazione o elusione del giudicato): In questi casi rimangono ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV, sul procedimento per l’esecuzione del giudicato (artt. 112- 115). Come stabilisce l’art.32 del Codice, una volta proposto il ricorso, è sempre possibile, all’interno dello stesso giudizio, il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Nel caso in cui le azioni siano soggette a riti diversi, il comma 1 dell’art. 32 stabilisce che si applicherà il rito ordinario, ad eccezione di quanto previsto in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali (Capi I e II del Titolo V del Libro IV del Codice del processo amministrativo).
L’ultimo comma dell’articolo 32 precisa infine che il giudice qualifica l’azione in base ai suoi requisiti sostanziali e nel caso in cui ne sussistano i presupposti, il giudice può disporre la conversione delle azioni.