Consulenza tecnica d'ufficio
A norma dell’art. 67 del codice, la consulenza tecnica è disposta con ordinanza, con la quale il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l’incarico e prestare giuramento secondo quanto previsto dall’art. 193 del codice di procedura civile (“giuramento del consulente”). Una volta emessa l’ordinanza, questa è comunicata al consulente tecnico e le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile.