Contenuto della sentenza. Pubblicazione e comunicazione della sentenza. Pubblicità della sentenza
L’art. 88 del codice elenca gli elementi che deve contenere la sentenza, pronunciata in nome del popolo italiano e con l’intestazione “Repubblica italiana”. Essa deve contenere: l’indicazione del giudice adito e del collegio che l’ha pronunciata, l’indicazione delle parti e dei loro avvocati, le domande, la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi, il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese, l’ordine che la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa, l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e dell'estensore. Il terzo comma dell’art. 88 specifica che si applica, l’art. 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (“In ogni caso deve essere omessa la citazione di autori giuridici”). Nel caso in cui il presidente non posa sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento. Se il giudice estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento. Secondo l’art. 89, la sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne da' comunicazione alle parti costituite. Infine, l’art. 90, in materia di pubblicità della sentenza, stabilisce che qualora la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.