Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice. Procedimento di correzione
In caso di omissioni o errori materiali, come prescrive l’art. 86, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento. Il giudice, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione. Se non c’è accordo tra le parti sulla domanda di correzione, questa viene decisa dal collegio con ordinanza in camera di consiglio. Il terzo comma dell’art. 86 precisa come deve essere effettuata la correzione e cioè si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.