Costituzione delle parti intimate
Secondo l’art. 46 del codice, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti, entro 60 giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso. Sempre entro 60 giorni, l’amministrazione, deve produrre l’eventuale provvedimento impugnato e gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. La segreteria deve dare comunicazione della produzione di questi atti alle parti costituite. Anche in questo caso, se la comunicazione deve essere fatta a soggetti residenti in uno stato dell’Europa o fuori dall’Europa, i termini, aumentano rispettivamente di 30 e 90 giorni, ai sensi dell’art. 41, comma 5.