Difetto di competenza
Il difetto di competenza è rilevato in primo grado sia dalla parte che d’ufficio e nei giudizi di impugnazione deve essere fatto valere impugnando il capo della pronuncia che ha statuito sulla competenza. Prima che la causa venga decisa in primo grado, ciascuna parte può chiedere al Consiglio di Stato di regolare la competenza con regolamento proposto con istanza notificata alle altre parti e depositata presso la segreteria del Consiglio di Stato entro 15 giorni dall’ultima notificazione presso la segreteria. Il consiglio di Stato decide in Camera di Consiglio con un’ordinanza.