Difetto di giurisdizione
Il difetto di giurisdizione (art.9) viene rilevato in primo grado sia dalle parti che dal giudice. Sempre l’art. 9 precisa che in caso di giudizio di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato solo se viene dedotto con uno specifico motivo di impugnazione riferito a quella parte della sentenza che ha statuito sulla giurisdizione. All’art. 10, il codice disciplina il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 del codice di procedura civile. Sempre l’art. 10 aggiunge che, in caso di proposizione del il regolamento preventivo di giurisdizione, questo è regolato a norma dell’art. 367 del c.p.c.