Discussione: fissazione dell`udienza

L’art. 71, dal titolo, “fissazione dell’udienza” disciplina l’inizio della fase della discussione del ricorso. Secondo questa disposizione, la fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con un’apposita istanza, non revocabile, che deve essere presentata presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.
In caso di urgenza, la parte può segnalarla depositando istanza di prelievo. Una volta decorso il termine per la costituzione delle parti, il presidente fissa l'udienza per la discussione del ricorso. L’art. 71 precisa che la proposizione del regolamento di  competenza non preclude la fissazione dell'udienza di discussione e neanche la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 (definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare) e 74 (sentenza in forma semplificata) del codice. L’unica eccezione è prevista dal caso in cui, nel termine di cui all'articolo 73, comma 1, (“le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi) la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di competenza. In tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza.
Il decreto di fissazione di udienza viene comunicato d’ufficio sia al ricorrente che alle altre parti costituite in giudizio, almeno sessanta giorni prima del giorno fissato per l’udienza. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.
.