Domanda per il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo
La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi deve essere proposta entro 120 giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento che si assume lesivo o dal verificarsi del fatto ritenuto lesivo della situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo.
In caso di accoglimento della domanda, il giudice riconosce il risarcimento valutando le circostanze di fatto e il comportamento complessivo della parti. Viene poi specificato che il giudice non riconosce il risarcimento di quella parte del danno che si sarebbe potuta evitare usando l’ordinaria diligenza.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da inosservanza dolosa o
colposa del termine di conclusione del procedimento, il comma 4 dell’art. 30 spiega che il termine di 120 giorni non comincia a decorrere fintanto che continua la situazione di inadempimento. Quindi i 120 giorni cominceranno a decorrere trascorso un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
Il 5° comma dell’art. 30 spiega inoltre che nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso dello stesso giudizio o anche fino alla decorrenza di 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. L’ultimo comma dell’art. 30 specifica che per quanto concerne il risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi (o nelle materie di giurisdizione esclusiva della lesione di diritto soggettivi) ha cognizione “esclusivamente” il giudice amministrativo competente.