Esecuzione delle misure cautelari
L’art. 59 del codice stabilisce qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza (Titolo I del Libro IV del codice) e provvede sulle spese. Come specificato dall’ultimo periodo dell’art. 59, la liquidazione delle spese prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.