Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità
Secondo l’art. 85, l’estinzione e l’improcedibilità (ex art. 35) possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato. Tale decreto deve essere depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti. Il quarto comma dell’art. 85 specifica che il giudizio di opposizione si svolge secondo quando prevede l’art. 87, comma 3, (procedimenti in camera di consiglio, con termini dimezzati rispetti ai termini del processo
ordinario) e viene deciso con ordinanza. In caso di accoglimento, la stessa ordinanza fissa l’udienza di merito. Tale ordinanza deve essere depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Può essere proposto appello avverso questa ordinanza, come specifica il comma 7 dell’art. 85 (il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie e l’udienza di discussione è fissata d’ufficio con priorità). Infine, come stabilisce l’ultimo comma, l’estinzione e l’improcedibilità sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all’udienza di discussione.