Giurisdizione amministrativa
L’art. 7 si occupa di elencare le controversie affidate agli organi di giurisdizione amministrativa e riprende i principi enunciati al primo comma dell’art. 103 della Costituzione. Esso stabilisce infatti che sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni e anche, come specifica il secondo comma dell’art. 7, anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo. Dopo aver enunciati gli atti e i provvedimenti impugnabili, l’art. 7 precisa che non sono impugnabili gli atti o i provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico.