Il procedimento cautelare: misure cautelari collegiali
L’art. 55 stabilisce che il ricorrente che alleghi di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, nel periodo che intercorre tra la proposizione del ricorso e la decisione dello stesso, può chiedere l’emanazione di misure cautelari più idonee (compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria) ad assicurare gli effetti interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. In questo caso il collegio si pronuncia con un’ordinanza emessa in camera di consiglio.
In alcuni casi, il collegio può disporre la prestazione di una cauzione (anche attraverso fideiussione) a cui subordinare la concessione o il diniego della misura
cautelare, se dalla decisione della domanda cautelare derivino effetti irreversibili. Il terzo comma dell’art. 55 fa espresso divieto di subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare a cauzione, infatti, qualora la domanda cautelare si riferisca a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di “primario livello costituzionale”, la concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita. Il terzo comma dello stesso articolo precisa che la domanda cautelare può essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti. Salvo il caso in cui essa debba essere fissata d'ufficio, il quarto comma stabilisce che la domanda cautelare è improcedibile finché non sia presentata l'istanza di fissazione dell’udienza di merito. Il quinto comma dell’art. 55 stabilisce che il collegio si pronuncia sulla domanda cautelare nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso.
Fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio, le parti possono presentare memorie e documenti. Come precisa il sesto comma, ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione viene effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova contraria.
Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio di discussione. L’ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso.
Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. L’ordinanza con cui viene disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorità. A tal fine l'ordinanza è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.
Il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza (secondo i criteri dettati dagli artt. 13 e 14), altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6 e cioè, richiede d’ufficio regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente.