Il processo amministrativo di primo grado: ricorso e costituzione delle parti
Il ricorso deve contenere gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso, l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice; la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente,
oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
L’art. 41 stabilisce espressamente che le domande si introducono con ricorso al Tar competente. In caso di proposizione di azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei contro interessati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, (che decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge).
In caso di proposizione di azione di condanna, il ricorso è notificato anche agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, (ex art 102 c.p.c.; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’art. 49 del codice, e cioè all’integrazione del contraddittorio).
Il terzo comma dell’art. 133 stabilisce che la notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato e' effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse. Il comma 4 disciplina poi l’ipotesi in cui la notificazione nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio. In questo caso, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità e il termine per la notificazione del ricorso e' aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori dall'Europa.