Impugnazioni avverso la medesima sentenza e Intervento nel giudizio di impugnazione
Secondo l’art. 96, tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo. Il comma 2 stabilisce che possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile. Inoltre, come precisato dal terzo comma dello stesso art. 96, l’impugnazione incidentale di cui all’articolo 333 del codice di procedura civile può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra
impugnazione.
Attraverso l’impugnazione incidentale tardiva (art. 334, c.p.c) possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza ma se l’impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, anche l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia. L’impugnazione incidentale tardiva (art. 334, c.p.c.) deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell’impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione, entro dieci giorni. L’ultimo comma dell’art. 96 stabilisce poi che in caso di mancata riunione di più impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l’improcedibilità delle altre. L’art. 97, precisa che può intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.