Incidenti nel processo: Querela di falso. Deposito della sentenza resa sulla querela di falso
L’art. 77 introduce quella serie di articoli dedicati agli incidenti nel processo amministrativo. La prima ipotesi di incidente è prevista dall’art 77 che disciplina la querela di falso. Secondo tale disposizione, chi deduce la falsità di un documento deve provare o che sia stata già proposta la querela di falso o deve domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente. Il secondo comma dell’articolo, precisa però che, qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso deve essere depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per proporla davanti al tribunale ordinario competente. Se la parte non si attiva, e non deposita gli atti, il presidente fissa l’udienza di discussione. Una volta proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso. Secondo l’art. 78, definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità, deposita copia autentica della sentenza in segreteria. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato, il ricorso sarà dichiarato estinto.