Integrazione del contraddittorio
Secondo l’art. 49, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati. Il terzo comma precisa che il giudice, nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35 (pronunce di rito). Il comma 4 stabilisce che i soggetti nei cui confronti e' integrato il contraddittorio non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti. Il secondo comma dell’art. 49, stabilisce che non viene ordinata l’integrazione del contraddittorio se il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, infatti in questi casi, il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74 del codice (“Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”).