Intervento per ordine del giudice
L’art. 51 disciplina l’intervento per ordine del giudice, il quale, nel caso in cui disponga l’intervento del terzo (ex art. 28, comma 3, del codice), ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione. Il secondo comma disciplina la costituzione dell’interventore che avviene secondo quanto stabilito dall’art. 46 (Costituzione delle parti intimate). Anche in questo caso si applica la disciplina di cui all’art. 49 del codice, precisamente, quella contenuta nel terzo periodo.