Nullità del ricorso e delle notificazione
L’art. 44 detta i vizi per cui è disposta la nullità del ricorso e cioè quando manchi la sottoscrizione, vi è incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda, (per il non rispetto dell’art. 40 del codice sul contenuto del ricorso). Se invece il ricorso è solo irregolare, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine prestabilito.
Per quanto riguarda la nullità della notifica, costituzione degli intimati sana l’eventuale nullità della notificazione del ricorso, Rimangono fermi però i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione è le irregolarità di cui al comma 2 che possono essere superate entro un termine disposto dal collegio per il rinnovo della notificazione. In caso di nullità della notificazione e nel caso in cui il destinatario della stessa non si presenti, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla impedendo ogni decadenza, se ritiene che l’esito negativo della notifica non dipenda da cause imputabili al notificante.