Organi della giustizia amministrativa di secondo grado
Per quanto riguarda il Consiglio di Stato, ultimo grado della giurisdizione amministrativa, l’art. 6 stabilisce che tale organo in sede giurisdizionale decide con l’intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri, mentre l’adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali. Contrariamente a quanto stabilito in precedenza, il comma 5 dell’art. 6, stabilisce che avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. Inoltre la regola generale del Consiglio di Stato come giudice di secondo grado subisce un’altra eccezione in riferimento agli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia che devono essere proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.