Perenzione e perenzione dei ricorsi ultraquinquennali. Effetti della perenzione


Secondo l’art. 81, il ricorso perime se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di fissazione di udienza e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo 82 che disciplina i casi di perenzione ultraquinquennali. Secondo l’art. 82, infatti, dopo cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte  che  ha rilasciato la procura (ex art.24)  e  dal  suo  difensore, entro centottanta giorni dalla  data  di  ricezione  dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento. Se, in mancanza dell’avviso suindicato, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione  dell’udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore,  di  avere  interesse  alla decisione;  altrimenti  è  dichiarato  perento  dal  presidente  del collegio con decreto. Secondo l’art. 83, l’istituto della perenzione opera di diritto e può essere rilevato anche d’ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.