Questioni di giurisdizione - traslatio iudicii - arbitrato
A norma dell’art. 11 del codice, nel caso in cui un giudice amministrativo declini la propria giurisdizione in favore di un altro giudice, deve indicare, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito.È qui che viene codificato il principio della translatio iudicii: quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di un altro giudice nazionale o viceversa, questo principio permette di non perdere gli effetti sostanziali e processuali della domanda, se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato. Il sesto comma dell’art. 11 precisa che nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova. Inoltre decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che ha emanato le misure cautelari, queste perdono efficacia. L’art. 12 (rapporti con l’arbitrato) stabilisce che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.