Revocazione e Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione
L’art. 106 stabilisce che le sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato, non impugnabili per revocazione ex artt. 395 e 396 del codice di procedura civile che disciplina i casi di revocazione ordinaria e revocazione straordinaria. Il secondo comma precisa che la revocazione si propone con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. L’ultimo comma dell’art. 106 aggiunge che contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa solo se i motivi non possono essere dedotti con l’appello. L’art. 107 precisa poi che avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. L’ultimo comma precisa infine che la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.