Rinvio interno, rinvio esterno.
Gli artt. 38 e 39 recano disposizioni in materia di rinvio interno specificando che Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali, e di rinvio esterno, come l’art. 39 in cui viene stabilito che per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali. Anche in materia di notificazioni, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile e delle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.