Riti speciali: rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Dopo il giudizio di ottemperanza, il codice introduce alcune disposizioni sui riti speciali. Si comincia con il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi. L’art. 116 stabilisce che contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso,
può essere proposto con
istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza viene decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio. L’amministrazione può essere rappresentata. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità. L’ultimo comma dell’art. 116 precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.